Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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nemmeno aiuti finanziari a istituti e in particolare ad associazioni per la formazione continua degli esperti.

3.18 Legge federale del 22 marzo 198570 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin)

Articolo 4 [descrizione della misura 2.23]

Capoverso 2: al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato di ridurre i contributi a favore delle strade, è necessario ridurre la quota minima dall’attuale 27 per cento al 24 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione. Ciò sgraverà il finanziamento speciale per il traffico

stradale che presenta un deficit strutturale.

Articolo 37 [descrizione della misura 2.24]

Capoverso 1: data la riduzione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali, il finanziamento federale destinato ai servizi di sicurezza di avvicinamento e di decollo presso aerodromi della categoria II in conformità all’allegato dell’ordinanza del 18 dicembre 199571 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; di seguito denominati aerodromi regionali) deve essere ridotto al livello necessario per garantire gli interessi della Confederazione. L’articolo 37f capoverso 1 lettera a è integrato a tale scopo. Gli interessi della Confederazione sono legati alla garanzia della

formazione aeronautica nella procedura strumentale e all’esecuzione dei voli di Stato. È possibile tenere conto di tali interessi della Confederazione sostenendo la sicurezza di avvicinamento e di decollo presso gli aerodromi regionali di Grenchen (formazione) e di Berna (voli di Stato). Di conseguenza va sancito a livello di ordinanza che solo questi due aerodromi regionali possono continuare a presentare domande di

cofinanziamento federale. Si rinuncia invece a un sostegno finanziario da parte della Confederazione ai restanti aerodromi regionali dell’attuale categoria II ai sensi

dell’OSA (Buochs, La Chaux-de-Fonds, Lugano, Samedan, Sion, San Gallo-

Altenrhein).

I fondi liberati mediante la riduzione del finanziamento federale destinato ai servizi di sicurezza di avvicinamento e di decollo presso aerodromi regionali andranno

impiegati in futuro per i contributi alla fornitura di servizi della sicurezza aerea. Ciò è sancito nel nuovo articolo 37f capoverso 1 lettera f. In conformità con l’articolo 87b lettera c Cost. tali contributi sono anche volti a promuovere un elevato livello di

sicurezza tecnica. I progetti o le misure promossi devono quindi avere un riferimento immediato a tale argomento. Si potrebbe ipotizzare, per esempio, di utilizzare le risorse in questione per l’indennizzo annuo di Skyguide per servizi della sicurezza aerea negli spazi aerei esteri limitrofi, nell’interesse degli aeroporti svizzeri; tale indennizzo attualmente viene finanziato con le risorse generali della Confederazione. Si prevede di concretizzare in tal senso l’articolo 37f capoverso 1 lettera f a livello di ordinanza.

Capoverso 2: la definizione di ciò che è considerato un interesse della

Confederazione spetta al Consiglio federale in conformità con il nuovo capoverso 2.

70 RS 725.116.2

71 RS 748.132.1