Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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3.19 Legge federale del 30 settembre 201672 sull’energia (LEne)
Articolo 49 [descrizione della misura 2.32]
Capoversi 2–4: gli impianti pilota e di dimostrazione nell’ambito dell’energia non saranno più promossi. Le rispettive basi legali all’articolo 49 capoversi 2–4 sono abrogate. Resta in vigore l’articolo 49 capoverso 1 in quanto tale disposizione riguarda la base legale per la promozione della ricerca, e non di impianti pilota e di dimostrazione.
Articolo 50a° [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 1: in base alla definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica, con il termine «al massimo» si stabilisce d’ora in poi che, a seconda dell’entità dei proventi generati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 33a della legge sul CO2, i fondi disponibili per il programma d’impulso potrebbero essere anche inferiori a 200 milioni di franchi.
Capoverso 2: revocando il Programma Edifici, l’esecuzione del programma d’impulso non può più avvenire nell’ambito dello stesso, per cui viene apportato un
adeguamento al relativo capoverso.
Capoverso 3: la revoca del Programma Edifici rende necessario modificare anche la procedura di richiesta dei fondi di cui al capoverso 1 da parte dei Cantoni. I Cantoni saranno costantemente informati in merito ai fondi ancora disponibili. Con
l’adeguamento della procedura si garantisce che i fondi vengano assegnati in base alle esigenze e impiegati in modo efficace.
Articolo 51 [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 2: questo capoverso disciplina il rapporto tra il Programma Edifici e i contributi globali secondo la LEne. Revocando il Programma Edifici, tale disposizione non è più necessaria e va pertanto abrogata.
Articolo 53 [descrizione della misura 2.32]
Capoverso 2bis: gli impianti pilota e di dimostrazione nell’ambito dell’energia non saranno più promossi, per cui la base del finanziamento è abrogata.
Capoverso 3: siccome gli impianti pilota e di dimostrazione nell’ambito dell’energia non saranno più promossi, la definizione dei costi computabili di cui al capoverso 3 lettera a non è più necessaria e viene dunque abrogata (o non posta in vigore).
3.20 Legge federale del 19 dicembre 195873 sulla circolazione stradale (LCStr)
Articolo 105a [descrizione della misura 2.22]
Il Consiglio federale non ha ancora posto in vigore l’articolo 105a (Aiuti finanziari per nuove tecnologie) né la relativa ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche. Siccome intende
rinunciare alla promozione della guida automatizzata, il rispettivo articolo viene abrogato (o non posto in vigore).
72 RS 730.0
73 RS 741.01