Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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Articolo 47 [descrizione della misura 2.3]
Vista la rinuncia ad aiuti finanziari a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti, l’articolo viene abrogato.
3.27 Legge federale del 20 dicembre 194680 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Articolo 103 [descrizione della misura 2.15]
Capoverso 1: il contributo della Confederazione dovrà essere vincolato alle entrate dell’IVA. Pertanto, al capoverso 1 è stabilito un valore iniziale che corrisponde
all’ammontare del contributo della Confederazione nell’anno precedente all’entrata in vigore della presente legge. In caso di entrata in vigore nel 2027, sarebbero quindi determinanti le uscite totali per l’AVS dell’anno 2026. Secondo il messaggio del 16 ottobre 202481 concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esimamensilità AVS, a partire dal 2026 il contributo della Confederazione all’AVS sarà ridotto dal 20,2 per cento di oggi al 19,5 per cento delle uscite dell’AVS. Stando alle attuali prospettive finanziarie, che considerano l’introduzione della
13esima rendita di vecchiaia, per l’anno 2026 si stimano uscite dell’AVS pari a circa 59 miliardi di franchi e un contributo della Confederazione di 11,4 miliardi di franchi (con una percentuale del 19,5 %). Diversamente da quanto avviene per la
separazione del contributo della Confederazione all’AI, il valore iniziale corrisponde a un solo anno e non alla media di due anni. Questo perché le uscite supplementari dovute alla 13esima rendita AVS devono essere interamente prese in considerazione nel valore iniziale per la separazione e ciò non sarebbe possibile se si tenesse conto della media del biennio 2025/26, in quanto la 13esima rendita AVS sarà versata per la prima volta nel 2026; il valore iniziale sarebbe quindi minore.
Capoverso 2: il capoverso illustra il calcolo del contributo della Confederazione per gli anni successivi, vale a dire dopo l’entrata in vigore. In futuro, questo contributo federale dovrà aumentare allo stesso ritmo degli introiti dell’IVA e, di conseguenza, come il PIL. Siccome modifiche quali per esempio un adeguamento della base di calcolo dell’IVA (p. es. introduzione di una nuova esclusione dall’imposta o
annullamento di un’esclusione dall’imposta) o future modifiche di tale imposta
incidono sulle entrate dell’IVA, al fine di rispecchiare correttamente l’andamento economico la crescita dell’IVA è rettificata per tali rotture strutturali. Il nuovo
meccanismo poggia in gran parte sul meccanismo in vigore per il calcolo del
contributo della Confederazione all’AI (art. 78 della legge federale del 19.6.195982 sull’assicurazione per l’invalidità [LAI]). Tuttavia, ai fini di una semplificazione, per il calcolo del contributo della Confederazione si rinuncia a un fattore di sconto.
Capoverso 3: le entrate dell’IVA rispecchiano l’andamento economico generale e possono pertanto essere soggette a maggiori oscillazioni di natura congiunturale. Al fine di evitare che in una fase di forte recessione si verifichi un notevole
abbassamento del contributo della Confederazione all’AVS, viene stabilito per legge un importo minimo garantito, il quale prevede che il contributo della Confederazione non scenda al di sotto del valore iniziale adeguato annualmente al rincaro. In caso di
80 RS 831.10
81 FF 2024 2747
82 RS 831.20