Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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Articolo 49 [descrizione della misura 2.25]
Capoverso 3: a causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione rinuncia per il futuro a promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l’introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il carico ambientale. Decade di
conseguenza anche la valutazione dell’efficacia della promozione e la
rendicontazione alle Camere federali.
3.24 Legge federale del 24 gennaio 199177 sulla protezione delle acque (LPAc)
Articolo 57 [descrizione della misura 2.25]
Capoverso 2: a causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione rinuncia per il futuro a contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell’interesse generale della salvaguardia delle acque.
Articolo 64 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 2: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e
dell’ambiente, la Confederazione non assegnerà più aiuti finanziari per la formazione e per la formazione continua di personale specializzato. Le restanti disposizioni dell’articolo 64 rimangono inalterate, in particolare sarà ancora possibile concedere aiuti finanziari per l’informazione della popolazione.
Articolo 64a [descrizione della misura 2.25]
A causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione non si assume più alcuna garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi.
3.25 Legge del 21 marzo 200378 sull’ingegneria genetica (LIG)
Articolo 26 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 3: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e
dell’ambiente, la Confederazione non promuoverà più la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla LIG.
3.26 Legge del 6 ottobre 199579 sul servizio civile (LSC)
Articolo 46 [descrizione della misura 2.3]
Capoverso 3: venendo meno gli aiuti finanziari a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti, decade anche la base legale sancita all’articolo 46 capoverso 3 lettera c che consente di rinunciare a riscuotere il tributo dell’istituto d’impiego
destinato alla Confederazione. Resta comunque la possibilità di esentare dal tributo istituti d’impiego la cui partecipazione all’esecuzione riveste particolare importanza in virtù dell’articolo 46 capoverso 3 lettera a.
77 RS 814.20
78 RS 814.91
79 RS 824.0