Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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grave crollo congiunturale, grazie a questa regolamentazione l’AVS riuscirebbe a ricevere quanto meno il valore iniziale adeguato al rincaro.

Capoverso 4: come in precedenza, il contributo all’assegno per grandi invalidi di cui all’articolo 102 capoverso 2 viene dedotto dall’importo calcolato secondo il

capoverso 2.

Capoverso 5: il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza dettagli quali in particolare le regole di arrotondamento o le soglie minime per le correzioni in caso di modifica della base di calcolo. In questo capoverso la delega di competenze al

Consiglio federale è necessaria, dal momento che non si tratta esclusivamente dell’attuazione generale della legge.

3.28 Legge federale del 18 marzo 199483 sull’assicurazione malattie (LAMal)

Articolo 54 [descrizione della misura 2.16]

Capoverso 2: l’articolo 54 prevede che il Consiglio federale, dopo aver consultato assicuratori, assicurati, Cantoni e fornitori di prestazioni, stabilisca gli obiettivi in materia di costi e di qualità delle prestazioni per quattro anni. L’articolo 54b LAMal precisa che gli obiettivi in materia di costi e di qualità devono essere stabiliti al più tardi dodici mesi prima dell’inizio del periodo per il quale devono essere applicati. La definizione degli obiettivi non può dunque basarsi sui dati attuali ma su quelli relativi a 2–3 anni prima del periodo di applicabilità. Per evitare che gli obiettivi in materia di costi perdano attendibilità verso la fine del quadriennio, si prevede che il Consiglio federale possa adeguare gli obiettivi in materia di costi durante il quadriennio in corso qualora le basi prese come riferimento al momento della definizione degli obiettivi abbiano subito modifiche sostanziali. Non è previsto un adeguamento periodico degli obiettivi in materia di costi da parte del Consiglio federale. Piuttosto bisogna stabilire a livello di ordinanza cosa si intenda per modifiche sostanziali di tali basi. Può trattarsi essenzialmente di modifiche delle leggi pertinenti della Confederazione, di modifiche significative decise dalla Confederazione in merito alla definizione dell’entità delle prestazioni dell’AOMS o di modifiche sostanziali alle tariffe fissate dalla

Confederazione, di cui non è stato possibile tenere conto nel momento in cui sono stati stabiliti gli obiettivi in materia di costi. Vengono considerati solo i fattori su cui non hanno alcuna influenza i Cantoni per non aggirare l’incentivazione ad adottare misure di contenimento dei costi. Si possono considerare sostanziali anche variazioni inaspettatamente marcate dell’effettivo di assicurati o della loro morbilità. Va inoltre previsto un limite quantitativo per la sostanzialità. Come per la definizione degli obiettivi, il Consiglio federale consulterebbe assicuratori, assicurati, Cantoni e fornitori di prestazioni prima di adeguare tali obiettivi.

Articolo 66 [descrizione della misura 2.16]

Capoverso 2: oggi il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS (art. 66 cpv. 2 LAMal). L’articolo 54 della modifica del

29 settembre 2023 della LAMal «Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità» prevede che il Consiglio federale stabilisca obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità riguardo alle prestazioni. Si può presumere che esso definisca gli obiettivi per anno civile e che al contempo stabilisca anche un obiettivo nazionale in termini di costi complessivi.

83 RS 832.10; FF 2024 2412