Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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Ora i contributi della Confederazione alla riduzione dei premi dovranno crescere di pari passo con l’obiettivo dei costi complessivi della Confederazione. Partendo
dall’importo pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS nell’anno precedente al quadriennio, per il quale il Consiglio federale definisce gli obiettivi in materia di costi, il contributo viene adeguato annualmente in base all’andamento delle spese secondo gli obiettivi dei costi complessivi. Naturalmente l’andamento effettivo delle spese dell’AOMS può differire dagli obiettivi di costo. Pertanto, il contributo della
Confederazione viene ricalcolato in ogni successivo quadriennio partendo dall’importo pari al 7,5 per cento delle spese lorde effettive dell’AOMS nell’anno precedente al periodo in questione. In questo modo si assicura che, anche nel caso in cui le spese effettive differiscano dagli obiettivi di costo, sul lungo periodo non si verifichi un
trasferimento degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni.
3.29 Legge federale del 6 ottobre 200684 sulla politica regionale
Articoli 12 e 19 [descrizione della misura 2.33]
Viene abrogata la possibilità per la Confederazione di concedere sgravi sull’imposta federale diretta secondo gli articoli 12 e 19. Gli sgravi fiscali (compresi oneri e
condizioni) decisi dal DEFR fino all’entrata in vigore della modifica di legge rimangono validi per la durata stabilita nella decisione.
Articolo 21 [descrizione della misura 2.33]
Capoverso 1: siccome si rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale, la base legale per i conferimenti al fondo viene abrogata. Il nuovo
capoverso 1 dovrà tuttavia sancire che le misure di cui alla legge sulla politica
regionale debbano essere finanziate mediante il Fondo per lo sviluppo regionale.
Capoverso 3: per poter erogare contributi a fondo perso anche in mancanza di
conferimenti al fondo, è necessario abrogare l’obiettivo di mantenimento del valore del fondo. Per contro nella legge occorre integrare un divieto di indebitamento per il fondo (secondo periodo). Nel definire le condizioni di prestito si dovrà continuare inoltre a tenere conto dei prelievi dal fondo, delle perdite derivanti da mutui precedenti nonché dell’andamento degli interessi e del rincaro. In questo modo, si garantisce che il volume del fondo e il relativo calo restino correttamente imponibili.
Articolo 25a Disposizione transitoria della modifica del … [descrizione della misura 2.33]
Capoverso 1: la presente disposizione consente di adeguare gli sgravi fiscali concessi sulla base dell’articolo 19 della presente legge per quanto riguarda le condizioni e gli oneri ivi fissati. Per l’adeguamento della decisione si applica il diritto valido al
momento dell’emanazione della decisione iniziale.
Capoverso 2: per garantire la vigilanza sugli sgravi fiscali concessi, le disposizioni d’attuazione necessarie rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2043. Si tratta degli articoli 16, 17, 19 e 20 dell’ordinanza del 3 giugno 201685 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. Per via della durata della tassazione dei Cantoni, i rispettivi obblighi di informare devono essere garantiti
84RS 901.0