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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine
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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»
4. Paese di rilascio;
f. dati biometrici della persona che
1. ha chiesto una protezione internazionale,
2. ha ottenuto protezione,
3. è stata ammessa con un gruppo di rifugiati,
4. si trova in situazione di soggiorno irregolare, oppure
5. è stata registrata come sbarcata a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.
4Possono essere comunicati unitamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f:
a. i metadati seguenti relativi ai dati biometrici:
1. data di rilevamento,
2. data della trasmissione all’Eurodac;
b. i dati personali seguenti relativi agli interessati:
1. Stato membro d’origine, luogo e data di registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,
2. copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio oppure di un altro documento che faciliti l’identificazione, corredata di un’indicazione della sua autenticità,
3. luogo e data di sbarco della persona interessata;
c. identificativo utente dell’operatore.
Art. 19 Conservazione dei dati relativi al settore dell’asilo
1A decorrere dalla trasmissione dei dati biometrici all’Eurodac, i dati seguenti sono conservati:
a. richiedenti l’asilo, dieci anni;
b. persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni;
c. persone alle quali è rifiutata l’ammissione nel quadro di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni;
d. persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni;
e. persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, cinque anni.
2I dati delle persone registrate come persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati per l’intera durata della concessione della protezione.