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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine

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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»

4. Paese di rilascio;

f. dati biometrici della persona che

1. ha chiesto una protezione internazionale,

2. ha ottenuto protezione,

3. è stata ammessa con un gruppo di rifugiati,

4. si trova in situazione di soggiorno irregolare, oppure

5. è stata registrata come sbarcata a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.

4Possono essere comunicati unitamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f:

a. i metadati seguenti relativi ai dati biometrici:

1. data di rilevamento,

2. data della trasmissione all’Eurodac;

b. i dati personali seguenti relativi agli interessati:

1. Stato membro d’origine, luogo e data di registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,

2. copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio oppure di un altro documento che faciliti l’identificazione, corredata di un’indicazione della sua autenticità,

3. luogo e data di sbarco della persona interessata;

c. identificativo utente dell’operatore.

Art. 19 Conservazione dei dati relativi al settore dell’asilo

1A decorrere dalla trasmissione dei dati biometrici all’Eurodac, i dati seguenti sono conservati:

a. richiedenti l’asilo, dieci anni;

b. persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni;

c. persone alle quali è rifiutata l’ammissione nel quadro di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni;

d. persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni;

e. persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, cinque anni.

2I dati delle persone registrate come persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati per l’intera durata della concessione della protezione.