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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine
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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»
24 ottobre 200711 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),
2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazionale e Cybercriminalità con sede a Berna e nelle succursali di Losanna, Lugano e Zurigo, incaricate di condurre i procedimenti: per svolgere le indagini e redigere gli atti d’accusa relativi ai reati che rientrano nella giurisdizione federale ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale o di leggi federali speciali.
Art. 12 Procedura di domanda di confronto dei dati
1Le autorità di cui all’articolo 11 presentano alla COA fedpol, per via elettronica, una domanda motivata di confronto dei dati nell’Eurodac.
2In caso d’urgenza eccezionale, un’autorità può presentare una domanda anche oralmente. La COA fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 13 e se si trattava effettivamente di un caso d’urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.
3Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.
Art. 13 Condizioni per chiedere il confronto dei dati
1La COA fedpol verifica se:
a. il confronto dei dati è necessario ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi;
b. il confronto dei dati è giustificato nella fattispecie;
c. vi sono motivi ragionevoli di considerare che il confronto dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione e all’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.
2La domanda di confronto dei dati presuppone inoltre che i servizi autorizzati abbiano consultato il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 201312 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, nonché le banche dati nazionali pertinenti di tutti gli Stati Schengen.
11 RS 142.201
12 RS 361.3