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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine

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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»

d. tipo, numero e Paese di rilascio del documento di viaggio.

2In caso di risposta positiva alla consultazione, l’unità nazionale ETIAS può consultare in rete tutti i dati registrati nell’Eurodac relativi alla persona registrata nelle categorie seguenti: domanda di protezione internazionale, candidatura e ammissione in un gruppo di rifugiati, attraversamento irregolare delle frontiere esterne dello spazio Schengen, soggiorno irregolare, salvataggio in mare e [protezione temporanea].

3L’elenco dei dati che possono essere consultati figura nell’allegato 2.

Art. 8 Accesso da parte delle autorità competenti in materia di visti ai dati

dell’Eurodac

1Ai fini della verifica manuale dei risultati positivi scaturiti dalle ricerche automatiche effettuate dal sistema centrale d’informazione sui visti (C-VIS), secondo gli articoli 9bise 9quaterdel regolamento (CE) n. 767/20089, e ai fini dell’esame e della decisione per quanto riguarda le domande di visto secondo l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/200910, le autorità competenti per il rilascio dei visti di soggiorno di breve durata possono consultare i dati dell’Eurodac relativi al richiedente.

2In caso di risposta positiva alla consultazione i servizi seguenti sono autorizzati ad accedere in rete, tramite l’ESP, ai dati dell’Eurodac elencati nell’allegato 2:

a. alla SEM, la divisione Entrata, la divisione Ammissione dimora e l’unità

nazionale VIS: per l’espletamento dei loro compiti legati al settore dei visti;

b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine:

per il rilascio dei visti eccezionali;

c. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a

Ginevra: per l’esame delle domande di visto;

d. la Segreteria di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del

DFAE: per l’esame delle domande di visto di competenza del DFAE;

9 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

10 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415, GU L, 2024/1415, 22.05.2024.