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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine

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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»

corrispondente contrassegno dei dati nell’Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure

b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona nell’Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

5Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l’immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.

Sezione 5: Accesso da parte delle autorità di contrasto ai dati dell’Eurodac tramite il punto di accesso centrale

Art. 11 Autorità federali autorizzate a chiedere un confronto dei dati

Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti delle autorità federali di cui all’articolo 109lquatercapoverso 1 lettere a–c LStrI e all’articolo 102aquatercapoverso 1 lettere a–c LAsi possono chiedere alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol (COA fedpol) un confronto dei dati dell’Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

a. presso fedpol:

1. l’ambito direzionale Polizia giudiziaria federale,

2. l’ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. la divisione Acquisizione,

2. la divisione Analisi,

3. il coordinamento Lotta al terrorismo,

4. il coordinamento Attività informative vietate,

5. il coordinamento Lotta all’estremismo,

6. il coordinamento Non-proliferazione,

7. il settore Servizio degli stranieri;

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:

1. il servizio Esecuzione delle sentenze: per eseguire le decisioni delle autorità penali della Confederazione, nella misura in cui non rientrano nella competenza dei Cantoni, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del