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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine
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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»
e. le autorità cantonali di migrazione e i Comuni ai quali i Cantoni hanno
delegato le proprie competenze: per l’espletamento dei compiti assegnati loro in materia di visti.
Sezione 4: Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto e conferma delle corrispondenze
Art. 9 Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto
(art. 109lquinquiescpv. 1 e 2 LStrI e art. 102aquinquiescpv. 1 e 2 LAsi)
1Un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi d’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) controlla i risultati del confronto automatico Eurodac svolto in virtù degli articoli 109l capoverso 5 LStrI e 102ater capoverso 5 LAsi.
2L’esperto trasmette senza indugio il risultato della sua verifica alla SEM, al Corpo delle guardie di confine, alle polizie cantonali e comunali e alle autorità cantonali di migrazione che hanno registrato i dati e avviato il confronto automatico nell’Eurodac.
Art. 10 Procedura in caso di corrispondenza fondata sulle impronte digitali e
le immagini del volto
(art. 109l cpv. 5 LStrI e art. 102atercpv. 5–7 LAsi)
1In caso di risultato positivo del confronto automatico Eurodac , la SEM rende questo risultato accessibile ai servizi d’identificazione biometrica nei casi previsti dalla legge. Gli esperti in dattilografia e in immagini del volto procedono alla verifica il più presto possibile.
2Se dalla verifica emerge che le impronte digitali o le immagini del volto non corrispondono, la SEM:
a. cancella senza indugio il risultato della consultazione;
b. informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza.
3Se dalla verifica emerge che le impronte digitali o le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.
4I servizi d’identificazione biometrica esaminano parimenti le impronte digitali se:
a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il