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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine
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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»
e. disciplina la conservazione dei dati ai sensi della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo (LAsi);
f. definisce il processo di verifica delle corrispondenze biometriche da parte degli esperti in dattiloscopia e in immagini del volto.
Art. 2 Definizioni
1S’intende per:
a. Stato Dublino: uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Dublino;
b. frontiere esterne dello spazio Schengen: le frontiere stabilite secondo l’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 agosto 20185 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV);
c. cittadino di uno Stato terzo: un cittadino di uno Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
d. persona che potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna: una persona illegalmente armata, violenta o di cui si ritiene, sulla base di indicazioni esplicite, che è coinvolta in uno dei reati di cui all’articolo 2 lettere m e n dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20136.
e. violento: chiunque ricorra alla forza fisica contro terzi o autorità e sia quindi suscettibile di commettere reati previsti dal Codice penale (CP)7 che implicano il ricorso intenzionale alla forza fisica o la minaccia di un tale ricorso contro altre persone;
f. persona in condizione di soggiorno irregolare: ogni cittadino di un Paese terzo che:
1. non soddisfa le condizioni d’ingresso o di soggiorno in Svizzera,
2. non è in possesso di alcun documento che gli consenta di proseguire il viaggio verso il proprio Paese d’origine in breve tempo, e
3. non presenta una domanda d’asilo.
2Gli accordi di associazione a Schengen e a Dublino sono menzionati nell’allegato 1.
Art. 3 Catalogo dei dati dell’Eurodac
Il catalogo dei dati dell’Eurodac è definito nell’allegato 2.