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Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 32 pagine

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Ordinanza Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»

3Non occorre una previa consultazione se:

a. la stessa sembra a priori priva di possibilità di successo;

b. occorre scongiurare un pericolo imminente per la vita di una persona,

connesso a un reato di terrorismo o a un altro reato grave; oppure

c. le autorità autorizzate hanno consultato il CIR conformemente

all’articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/818 e il CIR ha indicato che i dati sulla persona in questione sono presenti nell’Eurodac.

Art. 14 Consultazione e trasmissione di dati

1Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 13, la COA fedpol chiede, tramite il punto di accesso nazionale, il confronto nell’Eurodac in base alle impronte digitali, ai dati alfanumerici o all’immagine del volto.

2In caso di esito positivo del confronto, il punto di accesso nazionale trasmette i dati disponibili figuranti nell’allegato 2 alla COA fedpol. Quest’ultima li trasmette alle autorità richiedenti, tramite un canale sicuro.

Sezione 6: Diritti delle persone interessate, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 15 Diritto d’accesso ai dati che riguardano l’interessato

1Il diritto d’accesso è soggetto alle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202013. sulla protezione dei dati.

2La SEM tratta le domande d’accesso.

Art. 16 Diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati che riguardano

l’interessato

1La procedura relativa all’esercizio del diritto di far rettificare, integrare o cancellare i dati dell’Eurodac è retta dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/135814.

2La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

13 RS 235.1

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. b.