Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/104: Revisione totale dell’ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI) · 15 pagine
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4.4 Ripercussioni sull’economia
Non sono attese ripercussioni specifiche sull’economia.
5 Aspetti giuridici
5.1 Forma dell’atto
La forma dell’atto in vigore è mantenuta.
5.2 Delega di competenze legislative
Le modifiche dell’articolo 2 e dell’allegato si fondano sull’articolo 4 OCoR, quelle dell’articolo 3 sull’articolo 5 OCoR, quelle dell’articolo 4 sull’articolo 13 AP-OCoR. La disposizione prevista all’articolo 5 si fonda sull’articolo 18e capoverso 1 AP-OCoR.
5.3 Protezione dei dati
L’esecuzione dell’articolo 3 del presente progetto (numero minimo di confezioni di medicamenti e di dosi giornaliere standard di medicamenti) richiede – come già il diritto vigente – il trattamento di dati personali. Secondo l’articolo 26 OCoR, l’istituzione comune è responsabile affinché, nell’ambito dell’utilizzazione dei dati, l’anonimato degli assicurati sia salvaguardato. La protezione dei dati è garantita.
Per ottenere i fattori di rincaro, per ogni Cantone vengono formati cinque gruppi di rischio aggregati (cfr. art. 4 AP-OCoR-DFI). Le dimensioni dei gruppi di rischio impediscono di risalire all’identità dei singoli assicurati.