Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/104: Revisione totale dell’ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI) · 15 pagine
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(modifica della morbilità dell’effettivo di assicurati cantonale), poiché la metodologia di calcolo della compensazione dei rischi tiene già conto di tali modifiche. Il fattore di rincaro si ottiene quindi dividendo il rincaro complessivo per il rincaro strutturale.
Nel 2028 la quota dei costi dell’AOMS finanziata dai premi cambierà in maniera significativa rispetto all’anno precedente perché il tasso percentuale per il contributo cantonale di cui all’articolo 60 nLAMal da applicare a partire dal 2028 si baserà sulla situazione degli anni 2016–2019. Ai fini del calcolo della compensazione dei rischi per l’anno di compensazione 2028 è necessario modificare l’articolo 13 OCoR e – nell’ambito della presente procedura – l’articolo 5 OCoR-DFI (art. 4 AP-OCoR-DFI), tenendo conto dell’evoluzione dei costi nei gruppi di rischio (cfr. art. 13 cpv. 2 OCoR).
Tuttavia, anche dopo il 2028 si continuerà a ottenere il rincaro nella compensazione dei rischi mediante il calcolo proposto, e questo per due motivi: da un lato, nell’analisi degli effetti sopra menzionata è stato suggerito di effettuare il calcolo del rincaro generale in modo più dettagliato; dall’altro, continuano a essere possibili adeguamenti delle quoteparti di finanziamento dei Cantoni. Il calcolo proposto permette di evitare modifiche dell’articolo 5 (art. 4 AP-OCoR-DFI) dovute a questo motivo (come p. es. la modifica del 2 marzo 2026, resasi necessaria in seguito all’aumento della quotaparte cantonale del Cantone di Zugo).
Capoverso 1: il fattore di rincaro dovrebbe presentare il grado di dettaglio necessario per rappresentare al meglio la variazione dei costi dall’anno «vecchio» (anno precedente l’anno di compensazione) a quello «nuovo» (anno di compensazione). Si propone che tale fattore sia ottenuto non più soltanto per ogni Cantone, come finora, ma anche per ciascuno dei gruppi di rischio aggregati. Questi ultimi vengono formati conformemente al capoverso 2.
Capoverso 2: questo capoverso stabilisce le modalità di formazione dei gruppi di rischio. Alle lettere a–e sono definiti cinque gruppi di rischio aggregati, che si distinguono per fascia d’età e presenza o meno dell’indicatore «degenza»; in ogni gruppo sono rappresentati entrambi i sessi. Ciò significa che i fattori di rincaro ottenuti sono rispettivamente cinque per ogni Cantone e 130 per l’insieme di tutti i Cantoni.
Capoverso 3: il fattore di rincaro di un gruppo di rischio aggregato si ottiene dividendo la media delle prestazioni nette dell’anno di compensazione per la media delle prestazioni nette dell’anno precedente. Poiché un gruppo di rischio aggregato è considerato omogeneo, ora non è più necessario escludere dal calcolo le modifiche strutturali.
Capoverso 4: la media delle prestazioni nette è calcolata per tutti gli assicuratori, come finora, e per ogni gruppo di rischio aggregato di cui al capoverso 2 (e non per l’insieme di tutti i gruppi di rischio).
Art. 5 Quota delle prestazioni ottenute in Svizzera
Con la modifica del 14 giugno 2024 della LAMal (Scambio di dati, compensazione dei rischi), il legislatore ha incluso nella compensazione dei rischi gli assicurati residenti