Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/104: Revisione totale dell’ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI) · 15 pagine
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all’estero. Il Consiglio federale attua nell’OCoR le modifiche riguardanti la compensazione dei rischi. La procedura di consultazione per la modifica dell’OCoR si è svolta tra il 3 settembre 2025 e il 3 dicembre 2025 (link: Procedure di consultazione concluse). La maggior parte degli assicurati residenti all’estero ha diritto alla libera scelta del trattamento, ossia può farsi curare sia nel proprio Paese di residenza sia in Svizzera a carico dell’AOMS. Per questo motivo, il legislatore ha stabilito che nel caso degli assicurati residenti all’estero va considerata soltanto la quota delle prestazioni che l’effettivo di assicurati dello Stato di residenza in questione ha ottenuto in Svizzera rispetto all’insieme delle prestazioni ottenute da questo effettivo di assicurati. Per più effettivi di assicurati esigui in Stati di residenza, la quota può essere determinata congiuntamente (cfr. art. 17 cpv. 5 nLAMal). Su questa base, all’articolo 18e AP-OCoR il Consiglio federale delega al DFI la determinazione della quota di prestazioni ottenute in Svizzera. Il DFI deve determinare separatamente la quota per gli assicurati residenti in Germania e per gli assicurati residenti in Francia, mentre la quota per gli effettivi di assicurati relativamente esigui negli altri Stati di residenza va determinata congiuntamente. A tal fine, il DFI deve utilizzare i dati che l’assicuratore fornisce periodicamente all’UFSP, suddivisi per assicurati residenti in Germania, assicurati residenti in Francia e assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza.
L’UFSP ha raccolto i dati degli assicuratori, li ha suddivisi per assicurati residenti in Germania, assicurati residenti in Francia e assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza e li ha analizzati. Su questa base ha calcolato le quote delle prestazioni che l’effettivo di assicurati dello Stato di residenza in questione ha ottenuto in Svizzera rispetto all’insieme delle prestazioni ottenute da questo effettivo di assicurati. Le seguenti tabelle mostrano nei dettagli i dati degli assicurati e i calcoli dell’UFSP.
Sulla scorta dei dati forniti dagli assicurati e dei calcoli effettuati dall’UFSP, il DFI propone:
− una quota del 40 per cento per gli assicurati residenti in Germania;
− una quota del 75 per cento per gli assicurati residenti in Francia;
− una quota del 65 per cento per gli assicurati residenti in tutti gli altri Stati di
residenza.