Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/104: Revisione totale dell’ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI) · 15 pagine
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(esclusa la sclerosi multipla) (ZNS)», è abolito. Il PCG «sclerosi multipla (MSK)» è mantenuto come PCG autonomo.
Lettera i: il PCG «malattie del sistema nervoso centrale esclusa la sclerosi multipla (ZNS)» è ora classificato come gerarchicamente superiore al PCG «dolori cronici (esclusi gli oppioidi) (SMC)». L’ordine gerarchico finora descritto all’articolo 3 lettera i, secondo cui il PCG «dolore neuropatico (SMN)» è gerarchicamente superiore al PCG «dolori cronici (esclusi gli oppioidi) (SMC)», è spostato alla lettera g.
Art. 3 Numero minimo di confezioni di medicamenti e di dosi giornaliere standard di
medicamenti
Gli assicurati sono ripartiti in PCG sulla base di valori soglia per le dosi giornaliere standard (DDD) o le confezioni di medicamenti. Per verificare i valori soglia definiti sinora, nell’analisi Polynomics è stato utilizzato l’approccio di van Drunen et al. (2021), che propone di confrontare la sovracompensazione o la sottocompensazione media degli assicurati che hanno ricevuto 90–180 DDD con quella degli assicurati che hanno ricevuto più di 180 DDD. Polynomics ha adottato questo approccio, abbassando i valori soglia (DDD: 90 anziché 180; confezioni: 1 anziché 3) quando la differenza relativa delle compensazioni medie era al massimo del dieci per cento (un valore soglia scelto in modo pragmatico).
Lettera a: la dispensazione di una confezione di medicamenti è sufficiente affinché un assicurato sia attribuito ai nuovi PCG «emofilia (HMP)» e «immunoglobuline (IMM)».
Lettera b: come finora, gli assicurati devono necessitare di almeno tre confezioni di medicamenti per essere attribuiti al PCG «tumore (KRE)». Lo stesso quantitativo è necessario anche per l’attribuzione ai nuovi PCG «tumore biologici (KRB)», «degenerazione maculare (MAC)», «psicosi depot (PSD)» e «fibrosi cistica terapia mirata (ZFZ)». Inoltre, il valore soglia per l’attribuzione al PCG «fibrosi cistica (ZFI)» è ora stabilito in tre confezioni di medicamenti e non più in 180 DDD come finora.
Lettera c: in base all’approccio sopra descritto per l’adeguamento dei valori soglia espressi in DDD, il numero di DDD necessario per l’attribuzione al relativo PCG è stato ridotto da originariamente 180 a 90 DDD per i seguenti PCG: «Alzheimer (ALZ)», «disturbo bipolare regolare (BSR)», «tumori ormono-dipendenti (KHO)», «reumatismo (RHE)» e «trapianti (TRA)».
Lettera d: il numero di DDD necessario per l’attribuzione ai PCG non menzionati alle lettere a, b o c rimane invariato a 180.
Art. 4 Fattori di rincaro
La compensazione dei rischi di un anno di compensazione (anno civile per il quale si effettua la compensazione dei rischi) si basa sui costi dell’anno precedente. Per raggiungere il livello di costi dell’anno di compensazione si applica un fattore di rincaro (art. 13 cpv. 1 lett. d OCoR). Il DFI ha definito nell’articolo 5 OCoR-DFI il calcolo del fattore di rincaro. Secondo il diritto vigente, per ogni Cantone è ottenuto un unico fattore di rincaro. Quest’ultimo deve essere ottenuto senza considerare le modifiche strutturali