Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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Gli investimenti nel potenziamento degli IDA si traducono nell’adozione degli stan- dard tecnici attuali e riducono gli effetti negativi sulle acque e sul clima. Il rapporto costi-benefici è positivo (v. cap. 6.3.2).

L’allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito non comporta costi per la Confederazione e i Cantoni (v. cap. 6.1.3 e 6.2.1).

5 Commento ai singoli articoli

Art. 12 cpv. 4

All’articolo 12 capoverso 4 LPAc, i termini «effettivo di bovini o suini» sono sosti- tuiti con «effettivo di animali da reddito» e il termine «concime» con «concime di fattoria». In questo modo vengono esonerate dall’obbligo di allacciamento alla cana- lizzazione pubblica tutte le aziende agricole che dispongono di un notevole effettivo di animali da reddito, a prescindere che l’allevamento comporti la produzione di con- cime di fattoria fluido o solido. Come in precedenza, l’effettivo è considerato notevole quando comprende almeno otto UBGF.

Art. 14 cpv. 4, 5 e 6

L’articolo 14 capoversi 4, 5 e 6 contiene nella versione italiana e in quella francese palesi errori di traduzione che vengono corretti con la presente revisione. La versione tedesca dell’articolo 14 capoversi 4, 5 e 6 rimane invariata.

Nella versione tedesca dell’articolo 14 capoverso 4, nel primo periodo si legge «ha Nutzfläche», da tradurre in italiano con «ettaro di superficie utile» anziché «ettaro». Nel secondo periodo della versione tedesca viene utilizzato il termine «Hofdünger», e il termine «concime» utilizzato nella versione italiana deve quindi essere sostituito con «concime di fattoria».

Nella versione tedesca dell’articolo 14 capoverso 5, il termine «Dünger» (come defi- nito nell’art. 2 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi [RS 916.171; OCon]) comprende in particolare il concime di fattoria ma anche il con- cime ottenuto dal riciclaggio, come i prodotti liquidi o solidi della fermentazione che si trovano nelle aziende con allevamento di animali. Il termine «engrais de ferme» utilizzato nella versione francese è quindi troppo restrittivo e andrà sostituito con il solo «engrais».

Il termine «Bodenbelastbarkeit» utilizzato nella versione tedesca dell’articolo 14 ca- poverso 6 LPAc descrive la massima quantità possibile di elementi nutritivi che pos- sono ancora essere concimati senza mettere concretamente in pericolo le acque (ca- pacità di ritenzione; cfr. UFAM e UFAG, 2012: Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell’agricoltura. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura. Edizione 2021 parzialmente riveduta. Pratica ambien- tale n. 1225: 59 pagg.).