Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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Art. 62d (nuovo) Aiuti finanziari per la designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea

Ai sensi del capoverso 1, la Confederazione partecipa ai lavori di pianificazione e designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea al fine di accelerare la designazione degli stessi come richiesto nella mozione 20.3625. Gli aiuti finanziari per la pianificazione cantonale sono accordati se questa viene presen- tata alla Confederazione entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica della LPAc (lett. a). Gli aiuti finanziari per la designazione dei settori di alimentazione sono accordati a condizione che i lavori siano svolti dopo il 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2041 (lett. b).

Un settore di alimentazione si considera designato se è registrato nella carta di prote- zione delle acque del Cantone. I Cantoni presentano ogni anno una richiesta di aiuti finanziari. I Cantoni richiedono gli aiuti finanziari retroattivi sulla base della pianifi- cazione per la designazione dei settori di alimentazione secondo l’articolo 84d, nella quale elencano i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2020. Gli aiuti finanziari sono accordati ai Cantoni privi di accordo programmatico. Sono assegnati soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica. La Confederazione non accorda aiuti finanziari per la pianificazione e la designazione dei settori di ali- mentazione di aree di protezione delle acque sotterranee.

Ai sensi del capoverso 2, l’aiuto finanziario della Confederazione per i lavori di pia- nificazione e designazione dei settori di alimentazione ammonta al massimo al 40 per cento. Per il finanziamento è prevista una riduzione progressiva che sarà definita con- cretamente nell’OPAc. Nei primi tre anni dall’entrata in vigore gli aiuti finanziari am- montano al massimo al 40 per cento. A partire dal quarto anno dall’entrata in vigore, l’aliquota dell’aiuto finanziario si riduce di due punti percentuali ogni anno. Per pro- muovere un’attuazione celere dei lavori si prevede che sia determinante l’anno in cui gli stessi si concludono. Il finanziamento avviene entro i limiti dei crediti stanziati.

Il termine di finanziamento più breve di nove anni (fino al 2041) rispetto al termine di chiusura dei lavori (2050) e il finanziamento retroattivo e decrescente rispecchiano la volontà della mozione di promuoverne una celere attuazione. Inoltre, nei primi anni di attuazione si presume che i costi siano maggiori, poiché le conoscenze necessarie per i lavori devono ancora essere elaborate, in particolare presso gli uffici specializ- zati. La riduzione progressiva serve anche ad assorbire questi costi iniziali più elevati. Non dovrebbero esserci vantaggi per i Cantoni che attendono ad avviare i lavori («first-mover disadvantage»), tanto più che ciò non rifletterebbe lo spirito della mo- zione.

Secondo il capoverso 3, le domande di aiuti finanziari devono essere presentate entro il 31 dicembre 2037. Poiché la determinazione di un settore di alimentazione può ri- chiedere fino a tre anni, le domande devono essere presentate alla Confederazione al più tardi quattro anni prima della scadenza del termine di finanziamento, al fine di garantire la tempestiva conclusione di questi lavori e anche lo svolgimento dei lavori dell’amministrazione.