Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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Nella versione tedesca dell’articolo 44 capoverso 2 lettera b si legge «unterhalb des Grundwasserspiegels bei einem Grundwasservorkommen, das sich nach Menge und Qualität für die Wassergewinnung eignet». L’espressione «au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées» utilizzata nella versione francese deve quindi essere sostituita con «au-dessous du niveau d’une nappe souterraine qui, en raison de la quan- tité et de la qualité de l’eau, est exploitable».

Art. 60b cpv. 2, 3 e 4

Il capoverso 2 stabilisce che gli IDA che hanno posto in essere misure per l’elimina- zione delle sostanze organiche in tracce devono pagare una tassa ridotta. Finora, il medesimo capoverso 2 prevedeva un’esenzione dalla tassa dopo l’attuazione delle mi- sure, ovvero una riduzione pari all’intero importo (fr. 9 per abitante allacciato), che viene ora mantenuta come compensazione per i maggiori costi d’esercizio sostenuti per eliminare le sostanze in tracce22. Si prevede allora che il Consiglio federale stabi- lisca a livello di ordinanza che l’aliquota della tassa da riscuotere ammonta a 16 fran- chi all’anno per abitante allacciato e che, una volta attuate le misure, riscuota una tassa di sette franchi (cioè con una riduzione di fr. 9) all’anno per abitante allacciato. Gli IDA che hanno già adottato misure ai sensi del diritto vigente dovranno perciò pagare l’importo ridotto, pari a sette franchi all’anno per abitante allacciato.

L’aliquota massima della tassa stabilita nel capoverso 3 viene aumentata da 9 a 16 franchi all’anno per abitante allacciato per consentire il necessario aumento della tassa da riscuotere nell’OPAc.

Già ai sensi del diritto vigente, il capoverso 4 delega al Consiglio federale la determi- nazione dell’entità della tassa. Il capoverso 4 è ora precisato nel senso che viene de- legata al Consiglio federale anche la determinazione della riduzione dell’importo della tassa conseguente all’attuazione di misure, ora introdotta nel capoverso 2. Come già menzionato in precedenza, è previsto che il Consiglio federale fissi nell’OPAc l’entità della tassa (fr. 16) e della riduzione (fr. 9) all’anno per abitante allacciato. Inoltre, il termine per la riscossione della tassa viene esteso di dieci anni rispetto alla prescri- zione attuale, cioè fino alla fine del 2050. Ciò rende possibile il finanziamento del potenziamento entro il termine per l’attuazione delle misure di fine 2050, come pre- visto dall’articolo 84a.

Art. 61a cpv. 2

Il capoverso 2 stabilisce che le indennità possono essere accordate solo se i lavori di costruzione delle misure necessarie cominciano non più tardi del 31 dicembre 2045. Finora la data di inizio della costruzione doveva essere precedente al 31 dicem- bre 2035. La proroga di 10 anni è diretta conseguenza dell’estensione della tassa in virtù dell’articolo 60b capoverso 4.

22 13.059 Messaggio del 26 giugno 2013 concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga»)