Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
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Art. 64 cpv. 3
L’articolo 64 capoverso 3 viene abrogato. Il termine per la concessione di indennità per l’allestimento di inventari cantonali per gli impianti per l’approvvigionamento in acqua è scaduto il 1° novembre 2010.
Sezione 4: Misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce e le
immissioni di azoto
Art. 84a (nuovo) Termine di attuazione
L’articolo 84a stabilisce che le misure necessarie per eliminare le sostanze organiche in tracce e adempiere i requisiti relativi alle immissioni di composti azotati presso gli IDA devono essere attuate entro il 31 dicembre 2050. I requisiti esatti per l’immis- sione di sostanze organiche in tracce e composti azotati da IDA sono disciplinati a livello di ordinanza. I Cantoni sono responsabili dell’attuazione puntuale delle misure necessarie. Il rispetto dei requisiti non è richiesto direttamente con l’entrata in vigore della legislazione, ma in conformità con la pianificazione cantonale ai sensi dell’arti- colo 84b e sulla base degli adeguamenti dei permessi di immissione decretati dal Can- tone.
Art. 84b (nuovo) Pianificazione e rapporto
Il capoverso 1 obbliga i Cantoni a elaborare una pianificazione per tutti gli IDA siti nel loro territorio. Con detta pianificazione i Cantoni stabiliscono le misure che gli IDA devono attuare per soddisfare i requisiti di depurazione relativi ai composti azo- tati e alle sostanze organiche in tracce e coordinano le misure degli IDA. Inoltre, a seconda dell’urgenza volta alla protezione delle acque, stabiliscono per ogni IDA l’ul- tima data possibile per attuare le misure, tenendo conto di aspetti come i cicli di risa- namento e rinnovamento e le dimensioni degli IDA.
Nel redigere la pianificazione i Cantoni devono esaminare i raggruppamenti regionali di IDA per definire misure ottimali sotto il profilo della protezione delle acque e dell’efficienza dei costi. Nei bacini imbriferi intercantonali, i Cantoni coordinano le misure insieme ai Cantoni limitrofi interessati. Si prevede di concretizzare il conte- nuto minimo della pianificazione cantonale in un aiuto all’esecuzione.
Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni devono presentare la pianificazione alla Con- federazione entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica della legge.
Il capoverso 3 stabilisce che i Cantoni devono informare la Confederazione ogni quattro anni sullo stato di attuazione della pianificazione cantonale, la prima volta a sei anni dall’entrata in vigore della presente modifica della legge. Si prevede di con- cretizzare il contenuto minimo del rapporto cantonale in un aiuto all’esecuzione. Per contenere gli oneri d’esecuzione in capo a Confederazione e Cantoni, il rapporto deve essere automatizzato, per esempio nell’ambito dei già rodati modelli di geodati mi- nimi (MGDM).