Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
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mezzi necessari. L’elaborazione dei progetti aggiuntivi per la protezione delle acque comporterebbe inoltre un maggior onere in termini di personale per l’UFAG.
6.1.2 Depurazione delle acque di scarico
Le ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione si attestano all’in- circa a tre ETP, necessari per l’attuazione delle misure tese all’eliminazione delle so- stanze organiche in tracce, in particolare per l’esame e il versamento di indennità per le pianificazioni cantonali e i rapporti, per l’esame e il versamento di indennità per i progetti di potenziamento, per la riscossione e la gestione della tassa sulle acque di scarico, nonché per il controllo dei risultati e la garanzia dell’efficienza nell’uso delle risorse finanziarie. I tre ETP non incidono sul bilancio della Confederazione, essendo finanziati attraverso i proventi della tassa sulle acque di scarico.
L’attuazione del progetto non incide sul bilancio della Confederazione. Il finanzia- mento delle misure per l’eliminazione dei composti azotati avviene, come previsto dalla legge, secondo il principio di causalità attraverso gli emolumenti comunali sulle acque di scarico. Le misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce sono cofinan- ziate dalla Confederazione attraverso i proventi della tassa sulle acque di scarico e non incidono sul bilancio. L’adeguamento previsto dell’aliquota della tassa copre i costi per il cofinanziamento dell’ulteriore potenziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce.
Le spese stimate per il cofinanziamento dell’ulteriore potenziamento fino al 2050 am- montano a circa 1,1 miliardi di franchi. A titolo di confronto, le spese per il pro- gramma di potenziamento in corso ammontano complessivamente a circa un miliardo di franchi.
La modifica della legge proposta entrerà presumibilmente in vigore nel 2029. L’ali- quota della tassa è fissata in modo tale che il saldo del finanziamento speciale a desti- nazione vincolata sia pari a zero franchi alla fine del 2050. Secondo l’attuale pianifi- cazione, il capitale sarà di circa 137 milioni di franchi alla fine del 2028. A partire dal 2029 dovrà essere riscossa la tassa massima di 16 franchi all’anno per abitante allac- ciato. Le entrate medie fino al 2050 ammonteranno a circa 67 milioni di franchi all’anno, le spese medie a circa 73 milioni di franchi all’anno.
Con l’evoluzione prevista dei costi, è presumibile che l’aliquota della tassa potrà es- sere ridotta gradualmente a partire dal 2040. Se la spesa media sarà superiore alle stime, per esempio a causa di un livello di rincaro imprevisto, la tassa sulle acque di scarico sarà ridotta in un momento successivo. L’adeguamento dell’aliquota della tassa sarà verificato dopo una fase di attuazione di dieci anni. La tassa federale sulle acque di scarico è limitata al 2050 e non è soggetta a interessi.