Rapporto esplicativo - OPAc

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 10 pagine

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1 Situazione di partenza

Negli ultimi decenni i periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa sono aumentati in tutto il mondo e anche in Svizzera. In territorio elvetico le fasi di carenza idrica più recenti sono quelle degli anni 2018 e 2022. Gli effetti della siccità si sono manifestati, ad esempio, nel calo delle popolazioni di specie ittiche amanti delle basse temperature, in problemi di approvvigionamento di acqua potabile e industriale, in perdite di raccolti agricoli nonché in limitazioni della navigazione. A causa della carenza d’acqua a livello locale e regionale sono sorti conflitti d’interesse tra i diversi utilizzi delle risorse idriche e la protezione delle acque (ad esempio tra settore della pesca e irrigazione per l’agricoltura). Gli attuali scenari climatici indicano che in futuro tali periodi di siccità si verificheranno con frequenza e intensità maggiori anche in Svizzera. Di conseguenza è prevedibile un aumento dei conflitti d’interesse relativi alla ripartizione delle risorse idriche.

Durante i periodi di siccità gli ecosistemi acquatici sono fortemente sotto pressione a causa della diminuzione della disponibilità d’acqua. Parallelamente, nell’irrigazione agricola si registra un netto aumento del fabbisogno di acqua industriale. Anche nell’approvvigionamento idrico pubblico si verificano picchi di consumo giornaliero nei periodi di siccità. Nel frattempo molti soggetti interessati si sono adeguati al ripetersi di tali situazioni e hanno adottato misure per ridurre il maggiore fabbisogno idrico, ad esempio con un’irrigazione oculata in agricoltura o divieti per determinati usi dell’acqua, quali il lavaggio di veicoli o il riempimento di piscine in questi periodi.

Nonostante i provvedimenti già avviati, la carenza d’acqua può comunque provocare mortalità di organismi acquatici e problemi nell’approvvigionamento di acqua potabile pubblica o di acqua industriale destinata all’irrigazione agricola. La sovranità delle acque spetta ai Cantoni che ne devono garantire un’utilizzazione parsimoniosa (art. 76 cpv. 1 e 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Cost., RS 101). In alcuni Cantoni la sovranità sull’uso delle risorse idriche è delegata ai Comuni. I Cantoni, e in alcuni Cantoni i Comuni, autorizzano gli utilizzi delle acque e, se necessario, ne limitano i prelievi.

Per garantire un’utilizzazione parsimoniosa delle acque, i Cantoni devono disporre di una visione globale su tutti i prelievi, adeguandoli alla disponibilità idrica attuale e futura. Ciò può avvenire, ad esempio, nel quadro di una pianificazione regionale delle risorse idriche. Tali pianificazioni sono fondamentali per la preparazione ai periodi di siccità, poiché permettono di individuare le regioni interessate da un deficit idrico, ossia quelle in cui durante i periodi di siccità stagionali è disponibile meno acqua di quanta ne sia necessaria.

Ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 Cost. la Confederazione, nell’ambito delle sue competenze, provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche. Essa verifica se i Cantoni adottano misure efficaci per la protezione delle acque e rispettano le disposizioni di legge. Poiché i ricorrenti periodi di siccità pongono la Svizzera di fronte a nuove sfide, la funzione di vigilanza della Confederazione riveste un’importanza particolare. In seguito ai periodi di carenza d’acqua passati, in virtù dell’articolo 57 capoverso 1 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc,