Rapporto esplicativo - OPAc
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 10 pagine
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trasferimento temporaneo di compiti cantonali ai Comuni. I Cantoni forniscono una valutazione generale della collaborazione con i Comuni e la descrizione delle eventuali difficoltà riscontrate.
Lettera d: i Cantoni forniscono una valutazione generale della collaborazione con i Cantoni confinanti per quanto concerne la disposizione di misure in bacini imbriferi intercantonali, oppure della collaborazione con gli Stati confinanti in caso di bacini imbriferi condivisi da diversi Stati. Descrivono inoltre le eventuali difficoltà riscontrate nella collaborazione con i Cantoni e gli Stati confinanti.
4.2.3 Misure dei Cantoni a medio e lungo termine
Lettera e: i Cantoni forniscono informazioni sullo stato attuale dell’elaborazione e dell’attuazione degli strumenti di pianificazione cantonali nell’ambito della gestione delle risorse idriche e del settore della pesca.
Lettera f: i Cantoni forniscono indicazioni sulla loro prassi in materia di coordinamento dei prelievi idrici da acque superficiali e da acque sotterranee destinati all’approvvigionamento di acqua a uso potabile e industriale, al fine di garantire un’utilizzazione parsimoniosa delle risorse idriche. La Confederazione chiede inoltre quali dati sull’effettivo utilizzo delle acque sono a disposizione del Cantone per la gestione delle risorse idriche.
Lettera g: i Cantoni descrivono le conoscenze acquisite nella gestione dell’evento e l’eventuale necessità d’intervento dal loro punto di vista e da quello dei Comuni. Informano la Confederazione sui problemi a livello di esecuzione insorti durante il periodo di siccità e sull’eventuale necessità di adeguare le basi legali in relazione alla siccità, in particolare la LPAc e l’OPAc, la legge federale sulla pesca (LFSP, RS 923.0), l’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP, RS 923.01), la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, RS 451.1) e l’ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP, RS 531.32).
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Con l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione, in futuro la Confederazione potrà esercitare meglio la propria vigilanza in materia di protezione delle acque e nel settore della pesca in caso di periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa (cfr. obiettivi della modifica dell’OPAc nel capitolo 2). La Confederazione ha già svolto in passato rilevamenti di questo tipo e non si prevede un onere supplementare. La Confederazione può svolgere tali compiti impiegando le risorse disponibili.