Rapporto esplicativo - OPAc
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 10 pagine
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5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
La Confederazione stima che l’onere aggiuntivo in termini di personale per la compilazione dei questionari e il necessario coordinamento con i servizi cantonali competenti ammonti a 1–2 giornate di lavoro per Cantone e per evento. I questionari relativi alla protezione delle acque e alla pesca sono strutturati in modo tale che l’onere per i Cantoni poco colpiti sia inferiore rispetto a quello per i Cantoni fortemente colpiti. Per l’attuazione della modifica dell’ordinanza non sono necessari né ulteriori rilevamenti né l’ampliamento delle reti di misurazione esistenti, né complesse raccolte di dati sulle utilizzazioni delle acque.
Se la Confederazione constata gravi carenze nell’esecuzione o altre problematiche, come importanti conflitti d’interesse nell’utilizzazione delle acque, formula raccomandazioni ai Cantoni (ad es. ulteriore sviluppo degli strumenti strategici di gestione delle risorse idriche). Ciò può comportare indirettamente un onere per i Cantoni, ad esempio per la pianificazione e l’attuazione di misure mirate. In quanto titolari della sovranità in materia di acque, i Cantoni decidono tuttavia in autonomia come gestire tali raccomandazioni e in che modo garantire un’utilizzazione parsimoniosa delle risorse idriche.
Per i Comuni non derivano ripercussioni dirette dall’obbligo di rendicontazione cantonale. Qualora, tuttavia, i Cantoni adeguino la propria gestione delle risorse idriche sulla base delle raccomandazioni della Confederazione, possono derivarne conseguenze per i Comuni.
5.3 Ripercussioni per l’economia
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni dirette sull’economia. Se un Cantone adegua la propria gestione delle risorse idriche in seguito alle raccomandazioni della Confederazione, ciò può però avere effetti indiretti sulle imprese, ad esempio nel caso di divieti di prelievo idrico da piccoli corsi d’acqua per l’irrigazione agricola o di una riduzione dei danni economici grazie a una gestione delle acque ottimizzata.
5.3.1 Obblighi di verifica secondo art. 4 cpv. 1 LSgrI
Il 29 settembre 2023, l’Assemblea federale ha approvato la legge sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (LSgrI, RS 930.31). Un elemento centrale della LSgrI sono gli «obblighi di verifica», ovvero l’esplicitazione di quattro possibilità di semplificazione per le imprese da verificare per tutti i nuovi progetti legislativi. I quattro obblighi di verifica sono trattati nelle sezioni seguenti (cfr. capitoli da 5.3.1.1 a 5.3.1.4), unitamente alla stima dei costi di regolamentazione (cfr. capitolo 5.3.2).
5.3.1.1 Obbligo di verifica 1 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrI: semplificazioni per le PMI
La rendicontazione cantonale in caso di periodi di siccità obbliga i Cantoni a riferire alla Confederazione in merito agli effetti della carenza idrica e alle misure adottate. Per le imprese non derivano obblighi diretti supplementari, motivo per cui, in merito all’obbligo