Rapporto esplicativo - OPAc

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 10 pagine

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RS 814.20), la Confederazione ha consultato i Cantoni in merito alle ripercussioni di tali eventi e alle misure adottate. Le informazioni raccolte si sono tuttavia rivelate in parte incomplete e hanno consentito solo un confronto limitato tra i Cantoni e con i risultati dei rilevamenti relativi a precedenti periodi di siccità, con la conseguenza che la Confederazione non ha potuto esercitare in modo soddisfacente la propria funzione di vigilanza.

Nel rapporto del 15 dicembre 2021 redatto in adempimento del postulato 18.3610 «Approvvigionamento idrico sicuro e gestione delle acque. Rapporto di base» del consigliere agli Stati Beat Rieder, il Consiglio federale ha pertanto deciso di introdurre nell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) un obbligo di rendicontazione cantonale. Il Consiglio federale intende inoltre precisare nell’OPAc le informazioni che la Confederazione deve necessariamente ricevere dai Cantoni per poter esercitare la propria funzione di vigilanza in caso di periodi di siccità.

2 Principi del progetto

Con la presente modifica dell’OPAc, il Consiglio federale precisa, in virtù dell’articolo 57 capoverso 4 LPAc, le richieste concrete relative alla rendicontazione cantonale concernente gli effetti e le misure adottate in caso di periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa. A tal fine introduce nell’OPAc il nuovo articolo 48 capoverso 4 e il relativo allegato 4b, che definisce quali contenuti i Cantoni devono indicare nella rendicontazione in caso di siccità. Il Consiglio federale intende così perseguire i seguenti obiettivi:

1. La Confederazione si assicura, dopo periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa,

una panoramica degli effetti sulle acque e sui loro utilizzi nonché delle misure adottate dai Cantoni e dai Comuni.

2. La Confederazione effettua una valutazione complessiva del periodo di siccità

rispetto a periodi di carenza idrica precedenti, individuando le tendenze in relazione agli effetti, alla gestione del periodo di siccità (gestione degli eventi) e alle strategie cantonali a medio e lungo termine.

3. Su questa base la Confederazione individua i problemi che richiedono una sua

azione. Può ad esempio emergere la necessità di adeguare la legislazione alle nuove sfide in materia di protezione delle acque o di intervenire nei confronti di Cantoni che presentano gravi deficit di esecuzione.

La modifica dell’OPAc mira inoltre a far sì che i Cantoni riconoscano tempestivamente la necessità di agire e sviluppino ulteriormente i propri strumenti strategici nella gestione delle acque e nel settore della pesca. In tal modo essi garantiscono che i prelievi d’acqua siano adeguati alla disponibilità idrica. Gli strumenti strategici devono inoltre disciplinare le priorità dei diversi utilizzi idrici in caso di carenza d’acqua. Grazie a una gestione cantonale rafforzata delle acque, devono essere adottate le misure necessarie per evitare uno sfruttamento eccessivo delle acque e per proteggere gli ecosistemi acquatici sensibili, anche durante i periodi di siccità.