Rapporto esplicativo - OPAc
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
di verifica 1, non possono essere applicate norme semplificate per le piccole e medie imprese.
5.3.1.2 Obbligo di verifica 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI: nessun «Swiss Finish»
L’introduzione dell’obbligo di rendicontazione cantonale non comporta obblighi diretti supplementari per le imprese. In merito all’obbligo di verifica 2, pertanto, la modifica dell’OPAc non produce requisiti più severi per le imprese rispetto all’estero. Pertanto, la modifica non costituisce uno «Swiss Finish».
5.3.1.3 Obbligo di verifica 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI: semplificazione dell’esecuzione con mezzi elettronici
La rendicontazione cantonale avviene per via elettronica tramite la piattaforma online del sistema nazionale di riconoscimento precoce e di allerta per la siccità. I servizi cantonali competenti per la protezione delle acque e per la pesca compileranno questionari standardizzati sugli effetti della siccità e sulle misure adottate e li trasmetteranno elettronicamente alla Confederazione. La modifica dell’OPAc non introduce alcuna ulteriore rendicontazione delle imprese ai servizi cantonali.
Se e in quale misura saranno attuate eventuali raccomandazioni della Confederazione per una gestione sostenibile delle acque rimane di competenza dei Cantoni, che dispongono delle risorse idriche. In autonomia, essi definiscono i processi per il rilascio di autorizzazioni o autorizzazioni eccezionali (ad es. per i prelievi di acqua destinata all’irrigazione agricola), decidono come garantire l’esecuzione della protezione delle acque in caso di siccità, se necessario limitano gli utilizzi delle acque ed eventualmente effettuano controlli presso le imprese. Rientra pertanto nella responsabilità dei Cantoni anche l’impiego di mezzi elettronici per semplificare l’esecuzione.
5.3.1.4 Obbligo di verifica 4 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI: abrogazione di regolamentazioni nello stesso settore
L’introduzione dell’obbligo di rendicontazione cantonale non comporta obblighi diretti supplementari per le imprese. Pertanto, non si rende necessaria l’abrogazione di ulteriori regolamentazioni nello stesso settore.
5.3.2 Stima dei costi della regolamentazione secondo l’art. 5 LSgrI
L’introduzione dell’obbligo di rendicontazione cantonale non comporta obblighi diretti supplementari per le imprese. Non sono previsti costi di regolamentazione per le imprese ai sensi dell’art. 5 LSgrI.
5.4 Ripercussioni per la società
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni dirette sulla società.
5.5 Ripercussioni per l’ambiente
Dalla modifica dell’ordinanza possono derivare ripercussioni positive per l’ambiente e in particolare per gli ecosistemi acquatici. Ciò può verificarsi se i Cantoni attuano le