Rapporto esplicativo - OPAc

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 10 pagine

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dei responsabili della caccia e della pesca (CCP). La rendicontazione ha luogo dopo il periodo di siccità sotto forma di un sondaggio standardizzato tramite la piattaforma online del sistema nazionale di riconoscimento precoce e di allerta per la siccità. Il termine per la compilazione del questionario è di regola di due mesi. Il questionario standardizzato consente al personale esperto dei servizi cantonali di valutare la situazione di siccità con un onere contenuto. Per questa valutazione sommaria i Cantoni si basano su dati e informazioni già disponibili.

I contenuti del questionario sono descritti nel nuovo allegato 4b dell’OPAc (cfr. capitolo 4.2). Sono stati definiti sulla base dei precedenti rilevamenti effettuati dalla Confederazione e perfezionati in collaborazione con singoli rappresentanti di servizi cantonali.

La Confederazione verificherà periodicamente i criteri summenzionati per l’avvio della rendicontazione e li adeguerà se necessario. Qualora in futuro i periodi di siccità regionali dovessero incidere in misura maggiore rispetto a oggi sulle acque e sui loro utilizzi, la Confederazione potrà invitare singoli Cantoni interessati a presentare una rendicontazione.

4.2 Allegato 4b – Ambito delle rendicontazioni (nuovo)

4.2.1 Effetto della siccità sulle acque e sui loro utilizzi

Lettera a: i Cantoni elaborano una panoramica e procedono a una valutazione sommaria degli effetti della siccità sulle quantità d’acqua nei corpi idrici (ad es. prosciugamenti di corsi d’acqua e sorgenti), sulla qualità delle acque (ad es. fioriture di alghe nei laghi) nonché sulle popolazioni di pesci, crostacei e di altre specie animali e vegetali minacciate. Valutano inoltre gli effetti sui diversi utilizzi delle acque (ad es. approvvigionamento pubblico di acqua potabile), nonché l’entità dei conflitti d’interesse insorti tra l’utilizzo delle acque e la protezione delle stesse.

4.2.2 Misure dei Cantoni a breve termine

Lettera b: i Cantoni forniscono una panoramica delle misure a breve termine adottate dal Cantone e, se del caso, dai Comuni. Tra queste rientrano gli appelli per un uso parsimonioso dell’acqua, le limitazioni di determinati utilizzi dell’acqua potabile (ad es. divieto di lavare veicoli e di riempire piscine), nonché le limitazioni e i divieti per i prelievi idrici da acque superficiali e acque sotterranee destinati a usi industriali (ad es. irrigazione agricola). Occorre inoltre rilevare se i Cantoni o i Comuni hanno rilasciato autorizzazioni eccezionali per prelievi da corsi d’acqua con deroga ai deflussi minimi inferiori (art. 32 lett. d LPAc). I Cantoni forniscono inoltre informazioni su eventuali limitazioni delle immissioni di calore nei corsi d’acqua nonché sul rilascio di autorizzazioni eccezionali per tali immissioni (all. 3.3 n. 21 cpv. 4 OPAc). Presentano infine una panoramica delle misure di protezione adottate a favore della fauna ittica e dei crostacei, dei biotopi di importanza nazionale nonché delle specie animali e vegetali autoctone minacciate di estinzione.

Lettera c: i Cantoni forniscono indicazioni sulla ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nella gestione dell’evento di siccità. Ciò comprende, ad esempio, il