Rapporto esplicativo - OPAc
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 10 pagine
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3 Confronto giuridico, in particolare con il diritto europeo, e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La proposta di modifica dell’OPAc è compatibile con il diritto dell’UE. Nell’Unione europea (UE) è in vigore dal 2000 la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque, DQA). Il suo scopo è creare un quadro comune volto a proteggere le acque interne e superficiali, le acque di transizione e costiere come pure le acque sotterranee. Gli Stati membri dell’UE sono tenuti, in virtù della DQA, ad attuare una gestione integrata delle risorse idriche, nonché a rendicontare sui piani di gestione e a redigere rapporti intermedi sullo stato di attuazione. Per la Svizzera non derivano obblighi diretti dalla DQA.
L’obbligo di rendicontazione in caso di periodi di siccità consente alla Confederazione di adempiere al compito di garantire un’utilizzazione parsimoniosa delle acque, in linea con l’orientamento della DQA.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Art. 48 cpv. 4 (nuovo)
I periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa sono definiti sulla base dell’indice di siccità del sistema nazionale di riconoscimento precoce e di allerta per la siccità della Confederazione. Tale sistema nazionale comprende una piattaforma online in funzione dalla primavera 2025. L’indice di siccità combinato rappresenta la carenza idrica attuale nelle 38 regioni di allarme e si basa su dati provenienti dalle reti di misurazione federali, come precipitazioni, portata dell’acqua e modelli di umidità del suolo. Si suddivide in cinque livelli.
Durante i periodi di siccità nel semestre estivo l’approvvigionamento di acqua potabile e industriale (ad es. per l’irrigazione agricola) registra picchi di fabbisogno e al contempo il fabbisogno idrico degli habitat acquatici e della vegetazione è più elevato che nel semestre invernale. Per questo motivo, e a causa dei problemi di esecuzione che derivano in materia di protezione delle acque, la Confederazione limita le proprie analisi ai periodi di siccità nel semestre estivo.
Si parla di periodo di siccità nazionale quando nel semestre estivo esso soddisfa i tre criteri «prolungato», «intenso» e «diffuso». Ciò avviene se per più di due settimane (= prolungato) l’indice di siccità si situa almeno al livello 3 (= intenso) su almeno il 75 per cento del territorio nazionale (= diffuso). Nel periodo 1991 2020, tali condizioni si sono verificate complessivamente cinque volte, ovvero negli anni 2003, 2007, 2011, 2018 e 2020.
Tutti i Cantoni sono tenuti a rendicontare alla Confederazione quando sono soddisfatti i criteri menzionati di siccità «prolungata», «intensa» e «diffusa». In tal caso la Confederazione informa le persone di riferimento per la protezione delle acque e la pesca indicate presso la Conferenza dei servizi dell’ambiente (CCA) e la Conferenza