Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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direttiva 2011/65/UE25 (direttiva RoHS) (all. 2.18 n. 2 in combinato disposto con il
n. 3 ORRPChim). Ciò vale attualmente per i trasduttori di pressione di fusione nei reometri capillari. Non essendo apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’allegato 2.18 numero 1 capoverso 1 ORRPChim, gli impianti di grandi dimensioni e gli utensili di grandi dimensioni possono essere equipaggiati con trasduttori, trasmettitori o sensori di pressione di fusione contenenti mercurio. Ciò vale anche per le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza essenziali della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari (all. 2.18 n. 1 cpv. 1 ORRPChim). Ciò è conforme alle disposizioni dell’allegato A della Convenzione di Minamata, che prevede una deroga generale per tali apparecchiature. Ai fini dell’attuazione della decisione delle parti contraenti, la modifica dell’allegato 1.7 ORRPChim prevede il divieto di immettere sul mercato trasduttori, trasmettitori o sensori di pressione di fusione contenenti mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c numero 1. Secondo un’integrazione del numero 1.2 (frase introduttiva lett. b e d nonché cpv. 4bis), il divieto non si applica se sono destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio, da un lato, per apparecchiature elettriche o elettroniche che possono contenere tali parti e, dall’altro, per impianti di grandi dimensioni o utensili di grandi dimensioni o apparecchiature che servono a tutelare gli interessi di sicurezza della Svizzera. Con l’introduzione del divieto di immissione sul mercato entra in vigore il numero 3.1 lettera a numero 1, secondo cui il mercurio non può essere utilizzato per la fabbricazione di trasduttori, trasmettitori o sensori di pressione di fusione che conformemente ai numeri 1.1 capoverso 2 e 1.2 non possono essere immessi sul mercato.
• Secondo l’allegato A della Convenzione sono altresì vietate la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione di pompe da vuoto a mercurio, apparecchi e pesi equilibratori per ruote, pellicole e carte fotografiche, propellenti per satelliti e astronavi contenenti mercurio. Tutte queste utilizzazioni non erano note in Svizzera prima del 1° gennaio 2018. Secondo il diritto vigente, precisamente l’allegato 1.7 numero 1.1 capoverso 2 lettera e ORRPChim, è vietata l’immissione sul mercato di oggetti contenenti mercurio destinati a un’utilizzazione ignota26. Sempre secondo il diritto vigente non è ammessa l’utilizzazione di mercurio nemmeno per la fabbricazione di pompe da vuoto a mercurio, apparecchi e pesi equilibratori per ruote, pellicole e carte fotografiche, propellenti per satelliti e astronavi (n. 3.1 lett. a
n. 1).
Ai fini della certezza del diritto e di una maggiore visibilità, gli oggetti menzionati devono essere espressamente assoggettati al divieto di immissione sul mercato nel numero 1.1 capoverso 2. Secondo una precisazione del tenore della decisione delle parti, il divieto dell’immissione sul mercato deve essere applicato anche alle pompe da vuoto il cui impiego richiede l’uso di mercurio. Tuttavia, in base all’integrazione al numero 1.2 capoverso 4teril divieto non si applica all’immissione sul mercato (e quindi alla fabbricazione) per scopi di ricerca e analisi, per esempio
25 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2024/1416, GU L 1416 del 21.5.2024, pag. 1.
26 Secondo il numero 1.3.3 in combinato disposto con il numero 1.3.1, per questi impieghi non è pervenuta all’UFAM alcuna domanda di immissione sul mercato in deroga.