Rapporto esplicativo - OTaRSi

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 27 settembre 2024 le Camere federali hanno approvato un progetto di modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01; FF 2024 2502) che introduce novità anche in materia di siti contaminati. Con la sua decisione del 14 marzo 2025, il Consiglio federale ha fissato al 1° aprile 2025 l’entrata in vigore delle nuove disposi- zioni sui siti contaminati, la cui attuazione sarà a questo punto concretizzata nel quadro del pacchetto di ordinanze in materia ambientale.

Tutte le modifiche relative ai siti contaminati riguardano il cofinanziamento di provvedi- menti attraverso il fondo OTaRSi e richiedono adeguamenti formali nell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680) e nell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681), che saranno pertanto realizzati con il presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2026.

In aggiunta a questi adeguamenti formali, si procederà alla semplificazione della pro- cedura di indennità per gli impianti di tiro per tenere conto delle esperienze raccolte nell’ambito dell’esecuzione.

2 Punti essenziali del progetto

Con la modifica della LPAmb sono state introdotte le seguenti novità, che incidono sulle disposizioni dell’OTaRSi.

• L’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da un impianto di ince-

nerimento dei rifiuti sono ora sostenuti con indennità OTaRSi pari al 40 percento dei costi computabili qualora dopo il 1° settembre 2007 non siano stati più deposi- tati rifiuti sul sito. La disposizione ha valore retroattivo.

• Dal 1° aprile 2025 l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici

il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e su cui giocano re- golarmente bambini sono sostenuti con indennità OTaRSi pari al 60 percento dei costi computabili.

• Dal 1° aprile 2025 il risanamento (facoltativo) di parchi giochi e giardini privati il cui

suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e su cui giocano regolar- mente bambini è sostenuto con indennità OTaRSi pari al 40 percento dei costi com- putabili, qualora questi siti siano all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esi- ste il pericolo concreto che detti effetti si producano.

• Dal 1° aprile 2025 l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da

schiume antincendio contenenti PFAS1 sono sostenuti, a determinate condizioni, con indennità OTaRSi pari al 40 percento dei costi computabili.

• A copertura degli oneri di gestione di determinati siti inquinati, alle autorità cantonali

vengono corrisposti importi forfettari derivanti dal fondo OTaRSi, il cui ammontare varia a seconda che si tratti di un’indagine, del risanamento di un impianto di tiro o di un altro tipo di risanamento. La disposizione ha valore retroattivo.

1 PFAS: sostanze per- e polifluoroalchiliche