Rapporto esplicativo - OTaRSi
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine
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che ciò è stabilito esplicitamente nella corrispondente eccezione all’articolo 32ebisca- poverso 9 LPAmb.
Art. 13 lett. e
Nell’attuale versione dell’OTaRSi l’articolo 13 lettera e rimanda all’articolo 19 capo verso 1 OSiti. Poiché, tuttavia, la disposizione in questione ora presenta un solo capo- verso, il riferimento viene aggiornato («art. 19 OSiti»).
Art. 14
L’articolo 14 disciplina la necessità per il Cantone di consultare l’UFAM prima di ordi- nare un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento allo scopo, in so- stanza, di evitare eventuali conflitti tra le due parti in merito all’occorrenza del risana- mento e alla corrispondente variante da scegliere. Dall’esecuzione presso i siti negli impianti di tiro è emerso che la necessità di risanamento e i singoli provvedimenti sono prescritti in maniera inequivocabile dall’OSiti e che non sussiste alcuna altra variante opportuna alla decontaminazione e al successivo smaltimento dei materiali inquinati. Per gli impianti di tiro l’obbligo di consultare l’UFAM non è più necessario e sarà abro- gato, andando a semplificare e alleggerire l’esecuzione sia per i Cantoni sia per l’UFAM, considerato l’elevato numero di richieste OTaRSi per questa tipologia di im- pianti. Il Cantone ha ancora la facoltà di consultare l’UFAM, ad esempio in casi parti- colari. Resta inoltre la possibilità per l’UFAM, in caso di varianti di risanamento che differiscono dalla procedura adeguata e consolidata, di rivolgersi al richiedente prima di assegnare le indennità.
Art. 15 lett. a
Qui si procede soltanto a una modifica formale, in quanto il rimando non è più agli articoli 9–11, bensì agli articoli 9–11c.
Per ragioni di completezza, si noti che la lettera e non si riferisce ai parchi giochi, alle aree verdi e ai giardini (art. 32ebiscpv. 8 e 9 LPAmb). Ciò deriva dal fatto che l’ammon- tare delle indennità OTaRSi non dipende da un’eventuale ripartizione dei costi e, dun- que, per questi siti non costituisce una condizione per ottenere l’indennità.
4 Ripercussioni
Le modifiche dell’OTaRSi sono di natura formale e risultano dalla revisione della LPAmb del 1° aprile 2025. Di per sé, non hanno dunque ripercussioni rilevanti né per la Confederazione né per i Cantoni, i Comuni, l’economia, la società e l’ambiente.
5 Obblighi di verifica e stima dei costi della regolamentazione secondo la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31)
Le disposizioni modificate o integrate nella LPAmb il 1° aprile 2025 si ripercuotono anche sulle disposizioni esecutive dell’OSiti e dell’OTaRSi. Vanno menzionate in par- ticolare le due ulteriori possibilità di ottenere indennità dal fondo OTaRSi, che riguar-