Rapporto esplicativo - OTaRSi
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine
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Inoltre, vanno modificati tutti i rimandi dell’OTaRSi alle nuove disposizioni della LPAmb e viene semplificata la procedura OTaRSi per gli impianti di tiro, in quanto in futuro si rinuncerà alla fase «Consultazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)».
3 Commento ai singoli articoli
Art. 1
La presente revisione concretizza a livello di ordinanza le nuove fattispecie e condizioni in materia di indennità citate agli articoli 32ebise 32eterLPAmb. Con l’ampliamento dell’«Oggetto» (art. 1) dell’OTaRSi, questa disciplinerà ora anche l’utilizzazione del ri- cavato della tassa per indennizzare provvedimenti di protezione adeguati in impianti di tiro storico e di tiro in campagna nonché l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici. Allo stesso tempo si disciplinano più nel dettaglio l’utilizzazione di indennità per il risanamento di parchi giochi e giardini privati nonché le indennità per l’onere lavorativo delle autorità cantonali competenti. L’articolo 1 lettera b OTaRSi è integrato di conseguenza con i numeri 3–6.
Art. 9
L’elenco dei casi in cui la Confederazione versa le indennità e i rimandi ai testi legislativi sono stati adeguati in base alle modifiche apportate alla LPAmb. Sono stati aggiunti «l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici», «il risanamento di parchi giochi e giardini privati» e «l’onere lavorativo delle autorità cantonali compe- tenti».
Nell’elenco sono stati inseriti anche i «provvedimenti di protezione adeguati in impianti di tiro storico e di tiro in campagna» che sono già sostenuti con indennità OTaRSi a seguito di una modifica della LPAmb entrata in vigore il 1° marzo 2020, ma che finora non figuravano tra le fattispecie previste dall’ordinanza.
Art. 10 cpv. 2 frase introduttiva e art. 11 cpv. 2 frase introduttiva
I rimandi alla LPAmb vengono aggiornati.
Art. 11a, Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d’in dagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici
La LPAmb prevede ora indennità per provvedimenti d’indagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici per cui non sussiste alcun diritto alle indennità se- condo l’articolo 32ebiscapoversi 1–7 LPAmb (art. 32ebiscpv. 8 LPAmb). Poiché tale norma non si applica retroattivamente (cfr. art. 65a LPAmb), le indennità di cui all’arti- colo 32ebiscapoverso 8 LPAmb vengono versate soltanto per i provvedimenti avviati a partire dall’entrata in vigore di questa disposizione.
Art. 11b, Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d’in dagine e di risanamento per parchi giochi e giardini privati