Rapporto esplicativo - OTaRSi
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine
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La LPAmb prevede ora delle indennità per provvedimenti di risanamento per parchi giochi e giardini privati per cui non sussiste alcun diritto alle indennità secondo l’arti- colo 32ebiscapoversi 1–7 LPAmb (art. 32ebiscpv. 9 LPAmb). Poiché tale norma non si applica retroattivamente (cfr. art. 65a LPAmb), le indennità di cui all’articolo 32ebisca- poverso 9 LPAmb vengono versate soltanto per i provvedimenti avviati a partire dall’en- trata in vigore di questa disposizione.
Per i parchi giochi e i giardini privati i provvedimenti d’indagine e di risanamento sono facoltativi e il Consiglio federale non può emanare prescrizioni sulla necessità di risa- namento di questi siti né sugli obiettivi e l’urgenza dei risanamenti, al contrario di quanto si evince dall’articolo 32c capoverso 4 LPAmb. Tuttavia, in base al principio generale sancito dall’articolo 32etercapoverso 1 LPAmb, le indennità OTaRSi sono versate sol- tanto per i provvedimenti conformi alle esigenze ecologiche e che corrispondono a cri- teri di economicità e allo stato della tecnica. Nel caso specifico, per soddisfare lo stato della tecnica, un provvedimento deve in particolare far sì che i valori di concentrazione risultino al di sotto di quelli indicati nell’allegato 3 numero 2 OSiti. Di conseguenza, in qualità di richiedente OTaRSi, il Cantone deve confermare tale circostanza o che gli obiettivi di risanamento di cui all’articolo 19 OSiti sono stati raggiunti e non sono più superati i valori di concentrazione di cui all’allegato 3 numero 2 OSiti per via dei quali si era reso necessario il risanamento. Tale condizione è stata inserita alla lettera b dell’articolo 11b OTaRSi.
Art. 11c, Condizioni particolari per la concessione di indennità forfettarie
La LPAmb prevede indennità forfettarie di importo variabile per valutare la necessità di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessaria un’indagine non- ché i provvedimenti di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessario un risana- mento. Tali indennità sono versate ai servizi cantonali competenti a titolo di contributo a copertura del loro onere lavorativo per la gestione dei casi di siti inquinati. Secondo la disposizione transitoria di cui all’articolo 65a LPAmb, i forfait vengono corrisposti re- troattivamente. Occorre tuttavia rispettare due termini:
• I provvedimenti d’indagine, di sorveglianza o di risanamento devono essere stati
avviati dopo il 1° luglio 1997, data che figura già nella versione vigente dell’OTaRSi come «condizione particolare per la concessione di indennità» (art. 10 cpv. 1 lett. a e art. 11 cpv. 1 lett. a dell’OTaRSi vigente). Il 1° luglio 1997 è storicamente consi- derato la data in cui per la prima volta sono entrate in vigore le norme sui siti con- taminati nella LPAmb.
• La valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento o dei provvedimenti
di risanamento deve essere avvenuta dopo il 1° ottobre 1998, data di entrata in vigore dell’OSiti. In precedenza non esisteva alcuna valutazione dei siti secondo il diritto in materia di siti contaminati.
Art. 12 cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva
L’articolo 12 disciplina il diritto alle indennità per siti che non devono essere risanati, nello specifico ciò che concerne i costi d’indagine (capoverso 1) e i costi di sorveglianza (capoverso 2) computabili. Pur non subendo modifiche dal punto di vista del contenuto, è prevista una nuova eccezione: per i parchi giochi e i giardini privati non sono compu- tabili i costi d’indagine e di sorveglianza, bensì solo quelli di risanamento, dal momento