Rapporto esplicativo - OTaRSi
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine
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dano da un lato i siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS di pompieri di- pendenti da enti pubblici (art. 32ebiscpv. 10 e 11 LPAmb) e dall’altro i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e su cui giocano regolarmente bambini (art. 32ebiscpv. 8 e 9 LPAmb). Le novità non comportano tuttavia alcun nuovo onere o obbligo per le imprese. Il loro obbligo di adottare provvedimenti in materia di siti contaminati su richiesta delle autorità si ap- plica fin dall’introduzione delle apposite prescrizioni nella LPAmb del 1997.
5.1 Obbligo di verifica 1 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrI: semplificazioni per le PMI
Come illustrato in precedenza, le modifiche dell’OTaRSi sono di natura formale e risul- tano dalle modifiche della LPAmb del 1° aprile 2025. Non costituiscono oneri aggiuntivi per le PMI.
5.2 Obbligo di verifica 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI: nessun «Swiss Fi nish»
Tutte le modifiche della LPAmb del 1° aprile 2025 riguardano le possibilità di ricorrere alle indennità OTaRSi. All’estero i fondi dedicati ai siti contaminati sono poco diffusi. Il fondo OTaRSi può potenzialmente ridurre gli oneri a carico delle imprese che possono derivare dai siti inquinati. In termini concorrenziali ciò non comporta uno svantaggio, bensì rappresenta un vantaggio, laddove l’impresa interessata riesce in questo modo a ridurre i costi legati alla gestione dei siti contaminati.
5.3 Obbligo di verifica 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI: semplificazione dell’esecuzione con mezzi elettronici
Poiché l’esecuzione di tutti provvedimenti in materia di siti contaminati è delegata ai Cantoni, anche l’uso di mezzi elettronici nei rapporti con le imprese continua a essere di loro esclusiva competenza.
Il Cantone inoltra alla Confederazione le richieste d’indennità OTaRSi in forma elettro- nica. In modo analogo, già oggi i Cantoni stessi richiedono alle imprese soggette all’obbligo di prendere provvedimenti di presentare la documentazione relativa alla ri- chiesta in forma elettronica.
5.4 Obbligo di verifica 4 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI: regolamentazione nello stesso settore
L’OTaRSi stabilisce le disposizioni esecutive per le indennità del fondo OTaRSi e de- finisce i requisiti formali per i richiedenti derivanti dalle disposizioni della LPAmb. Dato che i richiedenti sono in ogni caso i Cantoni (a cui vengono sempre versate le inden- nità OTaRSi), le disposizioni dell’ordinanza in questione interessano le imprese solo in maniera indiretta. Quando si modificano le disposizioni della LPAmb, l’OTaRSi viene sempre adeguata di conseguenza nonché valutata e ottimizzata sulla base