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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. nel caso di una persona fisica: cognome, nomi; nel caso di una persona giuri- dica: azienda della persona giuridica;

b. indirizzo professionale;

c. numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201027 sul numero d’identificazione delle imprese;

d. nel caso di una persona fisica: funzione e titolo accademico;

e. numeri di telefono;

f. indirizzi per la comunicazione elettronica;

g. nel caso di una persona fisica, indicata come responsabile tecnico: le sue qua- lifiche professionali.

4Nella banca dati possono essere inoltre registrati tutti i dati necessari per le domande e relativi all’autorizzazione o alla comunicazione di dati richiesta nonché le notifiche. Possono essere registrati anche i dati sulle ispezioni.

Art. 141 Interfaccia

I dati contenuti in ARTx sono trasferiti nel sistema GEVER standardizzato dell’UFSP.

Art. 142 Trattamento dei dati

1I richiedenti e le persone soggette all’obbligo di notifica inseriscono e trattano i loro dati autonomamente in ARTx.

2Sono autorizzati all’inserimento e al trattamento dei dati i collaboratori dell’UFSP e di Swissmedic responsabili dell’esecuzione della legislazione sui trapianti e della re- lativa sorveglianza nonché i servizi incaricati delle ispezioni.

Art. 143 Cancellazione dei dati

I dati contenuti in ARTx sono cancellati come segue:

a. dati relativi alle notifiche: 30 anni dopo il ricevimento della notifica;

b. dati relativi alla procedura di autorizzazione: 10 anni dopo la cessazione dell’attività;

c. dati relativi alle ispezioni: 10 anni dopo la conclusione dell’ultima ispezione;

d. dati relativi alle domande di comunicazione di dati per scopi di ricerca e ga- ranzia della qualità: 10 anni dopo la decisione;

e. dati di domande non presentate: un anno dopo l’ultimo inserimento di dati.

27 RS 431.03