Progetto

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 41Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2Presentano all’UFSP ogni anno il conteggio delle spese sostenute l’anno precedente. Eventuali differenze vengono compensate alla fine del periodo contrattuale.

3I servizi dei controlli postdonazione informano inoltre l’istituzione comune sulle spese mediche attese nell’anno successivo e le presentano annualmente un conteggio.

Sezione 4: Emanazione di disposizioni concernenti standard semantici e tecnici

Art. 138

1L’UFSP può emanare disposizioni sugli standard semantici e tecnici relativi alle banche dati e ai sistemi di gestione degli affari disciplinati dalla presente ordinanza, al fine di garantire l’interoperabilità.

2A tal proposito, tiene conto dello stato riconosciuto della scienza e della tecnica.

Sezione 5: Ispezioni

Art. 139

Per adempiere i compiti previsti dalla legislazione sui trapianti, l’autorità competente può eseguire in ogni momento ispezioni nel suo ambito di attività. Può affidarne l’ese- cuzione ai Cantoni o a terzi.

Sezione 6: Sistema per domande, autorizzazioni e notifiche «ARTx»

Art. 140 Gestione, scopo e contenuto

1L’UFSP gestisce il sistema per domande, autorizzazioni e notifiche (ARTx).

2Il sistema serve a:

a. presentare ed esaminare le domande di autorizzazione secondo la presente or- dinanza;

b. adempiere gli obblighi di notifica di cui all’articolo 115;

c. revocare e sospendere le autorizzazioni;

d. presentare ed esaminare le domande di comunicazione di dati per scopi di ri- cerca e garanzia della qualità;

e. pianificare e gestire le ispezioni di cui all’articolo 139;

f. pianificare e gestire le ispezioni nell’ambito della sorveglianza sulle organiz- zazioni cui sono delegati compiti secondo l’articolo 136.

3È possibile registrare in ARTx i seguenti dati riguardanti il richiedente o le persone soggette all’obbligo di notifica o le istituzioni oggetto di ispezioni: