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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. entro la fine di giugno di ogni anno, sullo stato del patrimonio del fondo al 31 dicembre dell’anno precedente, sulle spese di gestione del fondo nell’anno precedente e sul risultato degli investimenti.

2Versa al servizio dei controlli postdonazione il dividendo di cui all’articolo 15b ca- poverso 3 della legge sui trapianti in due rate; la prima è versata entro il 15 gennaio e la seconda entro il 15 luglio.

3Vigila sulla sicurezza degli investimenti del patrimonio del fondo e garantisce la liquidità necessaria. Il consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un re- golamento sugli investimenti. Il reddito di capitale è destinato al fondo.

4Trasmette all’UFSP un rapporto annuale sulla sua attività entro la fine di giugno di ogni anno. Il rapporto è parte integrante dei rapporti di cui all’articolo 46 della legge del 26 settembre 201426 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie.

Sezione 3: Delega di compiti

Art. 136 Delega di compiti

1Alla Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi sono delegati i seguenti compiti:

a. i compiti del servizio nazionale di attribuzione secondo gli articoli 10a capo- verso 1, 19 capoverso 2, 23 e 23f capoverso 3 della legge sui trapianti;

b. i compiti del servizio di vigilanza secondo l’articolo 36a della legge sui tra- pianti per gli organi, i tessuti e le cellule (art. 122).

2A Trasfusione CRS Svizzera SA sono delegati i seguenti compiti:

a. i compiti del servizio dei controlli postdonazione di cui all’articolo 15c della legge sui trapianti per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei do- natori di cellule staminali del sangue;

b. i compiti del servizio di coordinamento cellule staminali del sangue di cui all’articolo 23n della legge sui trapianti.

3Alla Fondazione svizzera per il controllo dei donatori d’organo viventi sono delegati i compiti del servizio dei controlli postdonazione di cui all’articolo 15c della legge sui trapianti per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi.

4Con queste istituzioni l’UFSP stipula convenzioni, di norma limitate a quattro anni. Tali convenzioni disciplinano segnatamente le prestazioni da fornire e l’indennizzo finanziario da parte della Confederazione.

Art. 137 Preventivo delle spese e conteggio

1Le istituzioni di cui all’articolo 136 capoversi 1–3 informano l’UFSP, entro la fine di ottobre di ogni anno, sulle spese previste nel periodo contrattuale per l’adempi- mento dei compiti loro delegati e le motivano.

26 RS 832.12