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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3Le domande per far valere pretese in materia di protezione dei dati devono essere presentate al servizio di vigilanza.
Art. 129 Cancellazione dei dati
I dati sono cancellati 30 anni dopo la conclusione del caso.
Art. 130 Comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità
1La domanda di comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità deve essere presentata all’UFSP.
2La procedura per la comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità è retta dagli articoli 98 capoversi 2 e 3 nonché 99.
Capitolo 6: Esecuzione
Sezione 1: Compiti dei Cantoni e delle persone responsabili del coordinamento delle donazioni
Art. 131 Compiti dei Cantoni
1I Cantoni provvedono affinché gli ospedali con unità di terapia intensiva definiscano in particolare i seguenti processi e ne garantiscano lo svolgimento 24 ore su 24:
a. individuazione e assistenza di possibili donatori di organi, tessuti o cellule nonché notifica di tali persone alla persona responsabile del coordinamento delle donazioni;
b. accertamento della morte;
c. accertamento della disponibilità a donare;
d. informazione e assistenza agli stretti congiunti.
2Essi provvedono affinché gli ospedali con unità di terapia intensiva notifichino al servizio nazionale di attribuzione chi è responsabile del coordinamento delle dona- zioni.
Art. 132 Compiti della persona responsabile del coordinamento delle
donazioni
1La persona responsabile del coordinamento delle donazioni nell’ospedale deve assi- curare la corretta esecuzione dei seguenti compiti:
a. formazione del personale specializzato coinvolto nel processo di donazione;
b. individuazione di possibili donatori di organi, tessuti o cellule;
c. accertamento della disponibilità a donare;
d. informazione e assistenza agli stretti congiunti;