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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Le domande per far valere pretese in materia di protezione dei dati devono essere presentate al servizio di vigilanza.

Art. 129 Cancellazione dei dati

I dati sono cancellati 30 anni dopo la conclusione del caso.

Art. 130 Comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità

1La domanda di comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità deve essere presentata all’UFSP.

2La procedura per la comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità è retta dagli articoli 98 capoversi 2 e 3 nonché 99.

Capitolo 6: Esecuzione

Sezione 1: Compiti dei Cantoni e delle persone responsabili del coordinamento delle donazioni

Art. 131 Compiti dei Cantoni

1I Cantoni provvedono affinché gli ospedali con unità di terapia intensiva definiscano in particolare i seguenti processi e ne garantiscano lo svolgimento 24 ore su 24:

a. individuazione e assistenza di possibili donatori di organi, tessuti o cellule nonché notifica di tali persone alla persona responsabile del coordinamento delle donazioni;

b. accertamento della morte;

c. accertamento della disponibilità a donare;

d. informazione e assistenza agli stretti congiunti.

2Essi provvedono affinché gli ospedali con unità di terapia intensiva notifichino al servizio nazionale di attribuzione chi è responsabile del coordinamento delle dona- zioni.

Art. 132 Compiti della persona responsabile del coordinamento delle

donazioni

1La persona responsabile del coordinamento delle donazioni nell’ospedale deve assi- curare la corretta esecuzione dei seguenti compiti:

a. formazione del personale specializzato coinvolto nel processo di donazione;

b. individuazione di possibili donatori di organi, tessuti o cellule;

c. accertamento della disponibilità a donare;

d. informazione e assistenza agli stretti congiunti;