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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
e. notifica dei donatori all’ospedale responsabile del prelievo e coordinamento dei trasferimenti.
2La persona responsabile del coordinamento delle donazioni nell’ospedale responsa- bile del prelievo deve assicurare la corretta esecuzione dei seguenti compiti, oltre a quelli di cui al capoverso 1 lettere a–d:
a. notifica dei donatori al servizio nazionale di attribuzione;
b. esecuzione delle donazioni di organi, tessuti e cellule;
c. composizione della salma.
3Essa deve collaborare con le banche di tessuti e cellule, il servizio nazionale di attri- buzione, i centri di trapianto e gli ospedali della sua rete.
4La persona di cui ai capoversi 1 e 2 è responsabile di garantire la qualità.
Sezione 2: Compiti dell’UFSP, di Swissmedic e dell’istituzione comune
Art. 133 Autorità competenti per le autorizzazioni e l’esecuzione
1Swissmedic è competente per le autorizzazioni e l’esecuzione nei seguenti ambiti:
a. tessuti e cellule, ad eccezione delle isole di Langerhans;
b. embrioni soprannumerari.
2L’UFSP è competente per le autorizzazioni nell’ambito degli organi e delle isole di Langerhans.
3È competente per l’esecuzione nell’ambito degli organi e delle isole di Langerhans nonché per le attività che non necessitano di autorizzazioni. È fatto salvo l’arti- colo 134.
Art. 134 Esecuzione nell’ambito degli espianti standardizzati
1Swissmedic è competente per l’esecuzione correlata con:
a. organi, tessuti e cellule dai quali vengono fabbricati gli espianti standardizzati;
b. espianti standardizzati.
2Esercita la sorveglianza sul prelievo di organi, tessuti e cellule impiegati per la fab- bricazione di espianti standardizzati.
Art. 135 Fondo per i controlli postdonazione dell’istituzione comune
1L’istituzione comune informa l’UFSP:
a. per tempo del delinearsi di un’eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo;