Progetto

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 39Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

e. notifica dei donatori all’ospedale responsabile del prelievo e coordinamento dei trasferimenti.

2La persona responsabile del coordinamento delle donazioni nell’ospedale responsa- bile del prelievo deve assicurare la corretta esecuzione dei seguenti compiti, oltre a quelli di cui al capoverso 1 lettere a–d:

a. notifica dei donatori al servizio nazionale di attribuzione;

b. esecuzione delle donazioni di organi, tessuti e cellule;

c. composizione della salma.

3Essa deve collaborare con le banche di tessuti e cellule, il servizio nazionale di attri- buzione, i centri di trapianto e gli ospedali della sua rete.

4La persona di cui ai capoversi 1 e 2 è responsabile di garantire la qualità.

Sezione 2: Compiti dell’UFSP, di Swissmedic e dell’istituzione comune

Art. 133 Autorità competenti per le autorizzazioni e l’esecuzione

1Swissmedic è competente per le autorizzazioni e l’esecuzione nei seguenti ambiti:

a. tessuti e cellule, ad eccezione delle isole di Langerhans;

b. embrioni soprannumerari.

2L’UFSP è competente per le autorizzazioni nell’ambito degli organi e delle isole di Langerhans.

3È competente per l’esecuzione nell’ambito degli organi e delle isole di Langerhans nonché per le attività che non necessitano di autorizzazioni. È fatto salvo l’arti- colo 134.

Art. 134 Esecuzione nell’ambito degli espianti standardizzati

1Swissmedic è competente per l’esecuzione correlata con:

a. organi, tessuti e cellule dai quali vengono fabbricati gli espianti standardizzati;

b. espianti standardizzati.

2Esercita la sorveglianza sul prelievo di organi, tessuti e cellule impiegati per la fab- bricazione di espianti standardizzati.

Art. 135 Fondo per i controlli postdonazione dell’istituzione comune

1L’istituzione comune informa l’UFSP:

a. per tempo del delinearsi di un’eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo;