Progetto

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 43Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 7: Emolumenti

Art. 144

1Per decisioni e atti amministrativi, l’UFSP riscuote emolumenti calcolati in funzione del tempo impiegato entro gli importi limite di cui all’allegato 9. Per gli atti ammini- strativi per i quali l’allegato 9 non stabilisce importi limite, gli emolumenti sono cal- colati in funzione del tempo impiegato.

2Per il resto, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200428 sugli emolumenti.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 145 Adeguamento degli allegati

1Il DFI può adeguare gli allegati 6 e 7. A tale proposito, tiene conto degli sviluppi internazionali, dei progressi tecnici, dell’evoluzione dei costi e del rincaro.

2Procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d’in- tesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Art. 146 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 16 marzo 200729 sui trapianti;

2. l’ordinanza del 18 ottobre 201730 sul trapianto incrociato tra vivi;

3. l’ordinanza del 16 marzo 200731 sugli emolumenti in materia di trapianti.

Art. 147 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 10.

Art. 148 Disposizione transitoria

1Per le banche private di tessuti e cellule che hanno conservato tessuti e cellule prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, l’obbligo di informazione secondo l’ar- ticolo 114 si applica anche nei confronti dei donatori o dei loro rappresentanti legali.

2L’informazione di cui all’articolo 114 deve avvenire entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

28 RS 172.041.1

29 RU 2007 1961, 2008 4461, 2010 373, 2013 3407, 2016 1171, 2017 5631, 2021 800, 2022 568, 2022 585, 2023 306

30 RU 2017 5653, 2022 568

31 RU 2007 2035, 2008 4473, 2017 5679