Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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L’idoneità alla donazione, i test da eseguire e il procedimento in caso di risultato reattivo dei test do- vranno essere tenuti in considerazione anche in futuro. Tale presupposto è tuttavia sancito ora per tutte le donazioni da persone viventi e non più specificamente per i trapianti incrociati tra vivi (v. commenti agli art. 36 e 37).
Art. 53 Preparazione alla determinazione della migliore combinazione
Capoverso 1: affinché i centri di trapianto possano registrare e aggiornare tutti i dati di cui al capoverso 2 fino al momento in cui sarà determinata la migliore combinazione, il servizio nazionale di attribuzione deve comunicare loro quando avverrà la successiva determinazione. Ciò corrisponde già alla prassi attuale; l’ordinanza prescrive ora che tale informazione sia obbligatoria.
Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 9 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi, cui è ag- giunta la disposizione secondo cui i dati da registrare secondo l’articolo 51 devono essere aggiornati prima della determinazione della migliore combinazione. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo il nu- mero di determinazioni della migliore combinazione da ripetere a causa di indicazioni non aggiornate o corrette sulle persone partecipanti al programma ed evitare che per questo motivo la combinazione tro- vata debba essere rifiutata.
Art. 54 Soggetti non considerati nella determinazione della migliore combinazione
Il presente articolo è la versione rielaborata del vigente articolo 10 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi.
L’articolo tiene conto del fatto che possono ora partecipare al programma più persone disposte alla donazione per paziente. Non tutte le persone disposte alla donazione ammesse al programma con un paziente sono tuttavia considerate nella determinazione della migliore combinazione se il paziente pre- senta una controindicazione temporanea (lett. b). Se solo una delle persone disposte alla donazione presenta una temporanea controindicazione o un impedimento, ma resta nel programma con il paziente almeno un’altra persona disposta alla donazione, questi ultimi due continueranno a essere presi in con- siderazione nella determinazione della migliore combinazione (lett. c). Alla temporanea controindica- zione è stato aggiunto l’impedimento (lett. a), poiché specie in presenza di più persone disposte alla donazione è possibile che una di queste non sia in condizione di donare per un certo periodo di tempo per motivi diversi da quelli medici.
Art. 55 Determinazione della migliore combinazione
Il presente articolo è una versione rielaborata del vigente articolo 8 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi. Come finora, il servizio nazionale di attribuzione determina periodicamente nello SwissKiPaDoS la migliore combinazione tra le coppie compatibili (cpv. 1).
I criteri per la determinazione della migliore combinazione tra le coppie compatibili elencati nel capo- verso 2 restano uguali a quelli contemplati dal diritto vigente, ma il loro ordine di priorità è leggermente modificato. L’obiettivo primario resta quello di garantire un trapianto al maggior numero possibile di per- sone. Ora le persone con un elevato livello di immunizzazione sono poste in seconda invece che in terza posizione, facendo slittare bambini e giovani sotto i 20 anni dalla seconda alla terza. La ragione di questa modifica è duplice: da una parte, è necessario innalzare il grado di priorità delle persone altamente immunizzate poiché sono queste di norma che devono aspettare più a lungo la donazione di un rete (cfr. anche art. 23i cpv. 3 revLTx); dall’altra, è ragionevole abbassare leggermente il grado di priorità dei bambini e dei giovani sotto i 20 anni poiché questi partecipano solo molto raramente a tali programmi (dacché esiste, al programma svizzero non ha mai partecipato nessuna persona sotto i 20 anni). La formulazione dell’ordine di priorità per le persone con alto livello di immunizzazione è allineata a quella dell’ordinanza del DFI del 2 maggio 200728 sull’attribuzione di organi, ma non cambia nel contenuto. Il criterio di cui alla lettera f è stato formulato diversamente rispetto al diritto vigente ai fini di una migliore comprensione: come finora, viene presa in considerazione la combinazione che presenta il tempo d’at- tesa cumulato più lungo. Il tempo d’attesa cumulato risulta dalla somma dei tempi di attesa di tutti i pazienti della combinazione in questione. Per ogni paziente viene considerato come tempo d’attesa il più lungo degli intervalli di tempo seguenti: tempo in lista d’attesa, tempo nel programma, tempo in dialisi.
28 RS 810.212.41 17/55