Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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Art. 60 Decisione di attribuzione
Se non sussistono motivi contrari a un prelievo o a un trapianto per nessuna coppia, il servizio nazionale di attribuzione ha il compito di attribuire il rene come opportuno, registrare gli accoppiamenti nel SOAS e informare i centri di trapianto circa la decisione di attribuzione.
Art. 61 Coordinamento del prelievo di organi
Contrariamente al diritto vigente (art. 14 cpv. 2 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi), non è ora più prescritto un lasso temporale preciso entro cui devono avvenire tutti i prelievi di reni. Tuttavia, occorre garantire che tutti i prelievi continuino a essere effettuati, per quanto possibile, nello stesso momento. La formulazione più libera mira a concedere più tempo ai centri di trapianto nel caso in cui più di un trapianto di una combinazione migliore debba aver luogo presso lo stesso centro. In questo modo sarà anche possibile, in casi eccezionali, non eseguire tutti i prelievi e i trapianti nello stesso giorno. I centri di trapianto interessati devono in tutti i casi consultarsi fra loro e trovare un accordo, informando le per- sone partecipanti al programma come opportuno.
Art. 62 Modifica dell’attribuzione
Il contenuto del presente articolo corrisponde in gran parte a quello del vigente articolo 15 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi.
Il capoverso 2 è stato formulato in maniera leggermente diversa dall’articolo 15 capoverso 2 dell’ordi- nanza sul trapianto incrociato tra vivi: se trapiantabile, il rene prelevato è attribuito a una persona iscritta nella lista d’attesa secondo le regole di attribuzione dell’OAttO.
Art. 63 Verifica delle decisioni di attribuzione
Come finora, anche in futuro sarà compito dell’UFSP verificare periodicamente le decisioni di attribu- zione.
Art. 64 Cooperazione internazionale: accordi
Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi con organizzazioni di attribuzione estere in merito a programmi esteri o internazionali di trapianto incrociato tra vivi. Secondo l’articolo 23m revLTx, tali accordi devono essere approvati dall’UFSP.
Capoverso 1: le condizioni da adempiere in caso di cooperazione internazionale e che sono quindi ne- cessarie affinché l’UFSP approvi l’accordo sono in particolare quelle elencate qui di seguito.
Lettera a: occorre garantire la qualità e la sicurezza degli organi da trapiantare. Ciò implica, per esempio, l’esecuzione di test per verificarne qualità e sicurezza, al fine di assicurare che siano adatti e sicuri dal punto di vista medico per i riceventi (p. es. anche in relazione a malattie infettive). È altrettanto importante che gli organi prelevati e trapiantati possano essere rintracciati in qualsiasi momento, in modo che, in caso di incidente, siano disponibili tutte le informazioni necessarie e si possa reagire rapidamente.
Lettera b: le condizioni per il prelievo vigenti in tutti i Paesi partecipanti ai programmi internazionali di trapianto incrociato tra vivi dovranno essere analoghe a quelle applicate in Svizzera. Per esempio, oc- corre assicurare che tutte le persone donino un organo senza pressioni, ovvero volontariamente, e che non vengano donati organi da parte di minorenni. In questo modo i pazienti possono essere certi che gli standard sono elevati anche in caso di partecipazione a un programma internazionale di trapianto incro- ciato tra vivi e che non differiscono da quelli vigenti in Svizzera.
Lettera c: anche in un programma estero o internazionale di trapianto incrociato tra vivi è necessario garantire che le persone che effettuano la donazione lo facciano a titolo gratuito e che nessuno degli organi attribuiti nell’ambito del programma sia stato oggetto di commercio.
Lettera d: le coppie che decidono di partecipare a un programma internazionale di trapianto incrociato tra vivi possono tuttora partecipare al programma svizzero di trapianto incrociato tra vivi. I processi de- vono essere coordinati in modo tale da renderlo possibile.