Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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a un paziente in lista d’attesa con un buon grado di compatibilità, e che, di conseguenza, i pazienti partecipanti al programma abbiano maggiore probabilità di risultare compatibili con tale donatore.
Art. 50 Decisione in merito all’ammissione e all’esclusione
L’articolo 23h revLTx sancisce che il centro di trapianto decida in merito all’ammissione o alla non am- missione al programma dei pazienti e delle persone disposte alla donazione. La decisione, emessa in forma di atto formale, è comunicata alla persona interessata. Contro tale decisione è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 68 cpv. 1 LTx).
Art. 51 Notifica al servizio nazionale di attribuzione
La disposizione si rifà al vigente articolo 5 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi.
Capoverso 1: come finora, i centri di trapianto devono notificare al servizio nazionale di attribuzione se una persona è ammessa al programma (art. 23h cpv. 2 revLTx). La notifica avviene mediante registra- zione nel SOAS dei dati necessari. Il presente capoverso precisa i dati da registrare in caso di ammis- sione al programma di un paziente (lett. a) o di una persona disposta alla donazione (lett. b), rimandando a tale scopo all’allegato AP-OAttO in cui è riportato il contenuto del SOAS.
Capoverso 2: per ogni paziente i centri di trapianto devono inoltre notificare mediante registrazione nello SwissKiPaDoS le seguenti indicazioni: l’intensità media di fluorescenza entro il cui valore possono es- sere accettati gli anticorpi anti-HLA specifici del donatore (lett. a), l’indicazione che precisa se il gruppo sanguigno deve essere compatibile o meno con quello della persona disposta alla donazione (lett. b) nonché la differenza di età accettata rispetto alla persona disposta alla donazione (lett. c).
La differenza di età accettata è stata resa più flessibile. In futuro questo criterio dovrà essere valutato per ogni paziente, ma sarà anche possibile stabilire che l’età della persona disposta alla donazione sia indifferente. La differenza di età accettata può essere indicata come intervallo di età, cioè può variare verso l’alto e verso il basso, in funzione dell’età del paziente. Esempio: per il paziente X sono accettate persone disposte alla donazione che hanno fino a 20 anni in meno e 5 anni in più rispetto al paziente X stesso.
Capoverso 3: se i centri di trapianto decidono di escludere delle persone dal programma devono notifi- carlo al servizio nazionale di attribuzione. Anche questa notifica avviene mediante registrazione nel SOAS.
In casi rari può succedere che i centri di trapianto abbiano necessità di registrare ancora dei dati poco prima della successiva determinazione delle coppie compatibili, ma non possano farlo per motivi tecnici. In questo caso il servizio nazionale di attribuzione può registrare i dati in questione per conto dei centri di trapianto. Questi ultimi devono tuttavia verificare successivamente le registrazioni fatte dal servizio nazionale di attribuzione in quanto sono loro a rimanere responsabili della correttezza dei dati registrati; il servizio nazionale di attribuzione registra in sostanza i dati su mandato dei centri di trapianto (secondo le disposizioni di protezione dei dati applicabili).
Art. 52 Determinazione di coppie compatibili
Viene qui rielaborato l’articolo 7 della vigente ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi. Le riformulazioni mirano a illustrare in maniera comprensibile al lettore come si svolge il processo di determinazione delle coppie compatibili. Il contenuto resta invariato.
Capoverso 1: la determinazione delle coppie donatore-ricevente compatibili avviene periodicamente nello SwissKiPaDoS sulla base dei dati disponibili di tutte le persone partecipanti al programma.
Capoverso 2: la determinazione delle coppie compatibili si svolge come segue: per prima cosa vengono confrontate le caratteristiche tissutali (Human leukocyte antigen, HLA) della persona disposta alla dona- zione con gli anticorpi anti-HLA dei pazienti (lett. a); si procede poi a un confronto dei loro gruppi san- guigni (lett. b), tenendo conto delle indicazioni fornite al riguardo per ciascun paziente (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. a e b); infine viene confrontata la loro differenza di età (lett. c), tenendo conto anche qui della diffe- renza di età massima accettata definita per il singolo paziente (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. c). Se dal confronto di tutti questi aspetti non emerge alcuna controindicazione a un trapianto, il paziente e la persona dispo- sta alla donazione in questione sono definiti come coppia compatibile.