Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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- l’orbita terrestre media (MEO), zona compresa fra LEO e GEO: qui si trovano in particolare sistemi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo (PNT); e

- l’orbita geostazionaria (GEO), a un’altitudine di 35 800 chilometri sopra l’equatore. Visti dalla Terra, i satelliti nell’orbita GEO sembrano rimanere sempre nello stesso punto della superficie terrestre e vengono utilizzati per le trasmissioni radiofoniche e la comunicazione.

La varietà degli oggetti spaziali e delle attività svolte nello spazio rende complessa la panoramica dei rischi legati alle operazioni spaziali. Si va da un rischio molto limitato (tendente allo zero) fino a un rischio molto elevato. Il rischio può interessare la Terra (p. es. con uno schianto incontrollato) o lo spazio (tramite la formazione di detriti spaziali).

Per i danni causati da oggetti spaziali, i trattati sullo spazio dell’ONU ratificati dalla Svizzera prevedono un regime di responsabilità interstatale basato sul diritto internazionale. Secondo tale regime, gli Stati firmatari sono responsabili, secondo il diritto internazionale, delle attività nazionali nello spazio e degli eventuali danni causati, indipendentemente dal fatto che siano coinvolti enti statali o privati. Con il presente progetto il Consiglio federale propone un regime di responsabilità nazionale che funga da alternativa al regime di diritto internazionale. È previsto che una persona danneggiata possa chiedere la riparazione di un danno nei confronti dell’operatore davanti a un tribunale civile (per questa variante decisionale si vedano le osservazioni preliminari sull’art. 23 segg. al n. 5.7). La LOS disciplina, inoltre, la procedura da applicare quando la persona danneggiata (con domicilio o sede in Svizzera) intende chiedere la riparazione di un danno basandosi direttamente sulla Convenzione sulla responsabilità. È altresì previsto che la Confederazione eserciti il diritto di regresso nei confronti dell’operatore di un oggetto spaziale nel caso in cui questi abbia provocato un danno e – in base alla Convenzione sulla responsabilità – la Svizzera sia tenuta a versare un risarcimento. Infine, chi svolge operazioni spaziali ad alto rischio può essere tenuto a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile.

4.1.3 Vigilanza sulle operazioni spaziali

Allineandosi agli obblighi internazionali, il Consiglio federale propone di porre le operazioni spaziali sotto vigilanza permanente. L’autorità di vigilanza che verrà designata dal Consiglio federale verificherà, fra le altre cose, l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e, in caso affermativo, procederà al rilascio. Inoltre, verificherà costantemente che le attività autorizzate si svolgano in conformità con la legge e l’autorizzazione, raccoglierà le informazioni fornite dall’operatore in base all’obbligo di notifica e, se necessario, potrà rivolgersi a esperti per l’esercizio dei suoi compiti. I ricorsi contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sono retti dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

4.1.4 Attività della Confederazione

Il Consiglio federale vuole continuare a migliorare le condizioni affinché in futuro anche la Confederazione possa svolgere operazioni spaziali. Fra queste si annoverano in particolare le operazioni spaziali militari che, a parte alcune eccezioni, sono autorizzate21. Sono autorizzati segnatamente l’utilizzo e l’esercizio di satelliti per l’osservazione della Terra e per le comunicazioni a supporto delle attività e degli interventi militari, purché rispettino gli obblighi nazionali e internazionali della Svizzera. Le peculiarità delle attività statali devono essere considerate tramite prescrizioni di

21 Art. IV Trattato sullo spazio. 17/62