Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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Articolo 2 Scopo
Lo scopo e gli obiettivi formulati in questo articolo si ispirano alla «Politica spaziale 2023» e al mandato legislativo del Consiglio federale del 16 febbraio 202230. Gli obiettivi principali sono i seguenti: attuare il diritto spaziale internazionale vincolante per la Svizzera, evitare i danni che possono verificarsi durante le operazioni spaziali e creare condizioni quadro interessanti per le aziende spaziali private. Queste ultime sarebbero così incentivate a stabilirsi in Svizzera, creando nuovi posti di lavoro, e sarebbero in grado di sviluppare al meglio le proprie operazioni spaziali. Inoltre, la legge intende contribuire affinché le attività spaziali siano sostenibili a lungo termine e l’inquinamento ambientale venga ridotto al minimo sia sulla Terra, per esempio in seguito a un incidente incontrollato, sia nello spazio, ad esempio a causa dei cosiddetti detriti spaziali. Infine, devono essere preservati l’accesso a lungo termine allo spazio per le generazioni future e l’uso pacifico di quest’ultimo.
Articolo 3 Definizioni
Lettera a, operazione spaziale: il contenuto della definizione si basa sulla descrizione di «space activity» riportata nell’articolo 2 delle Sofia Guidelines31, alla quale aggiunge la componente del «controllo»: un satellite dismesso, infatti, deve essere tenuto sotto osservazione in ogni caso, anche se non è più possibile usarlo o guidarlo. Un’operazione spaziale continua a sussistere anche quando un oggetto spaziale è stato disattivato o messo fuori uso. L’operazione è considerata conclusa solo quando l’oggetto si trova di nuovo sulla Terra, se si è disintegrato parzialmente o interamente e se eventuali frammenti sono ritornati sulla Terra. Le operazioni spaziali comprendono anche le interazioni tra i diversi satelliti o altri oggetti spaziali, ad esempio l’assemblaggio e la disgregazione di satelliti o di altri oggetti nello spazio.
Lettera b, oggetto spaziale: la descrizione dell’oggetto spaziale riprende essenzialmente la definizione dell’articolo 2 delle Sofia Guidelines. Dal momento che la LOS include e definisce le «operazioni spaziali», dal punto di vista terminologico è coerente designare gli «space objects» come oggetti spaziali. In questo modo si fa riferimento alla finalità (ricerca, meteorologia, ecc.), non disciplinata dalla presente legge, di ogni oggetto che viene trasportato nello spazio e utilizzato per un’attività specifica, che può anche non essere regolamentata dalla LOS. La definizione comprende in particolare satelliti e vettori.
Numero 1: la precisazione riguardante l’orbita intorno alla Terra o la traiettoria dell’oggetto spaziale per raggiungere destinazioni nello spazio extra-atmosferico punta a escludere dalla legge i voli suborbitali.
Numero 2: il vettore viene menzionato separatamente perché, a determinate condizioni, un veicolo di quel tipo o alcune sue parti non possono raggiungere in autonomia lo spazio extra-atmosferico.
Lettera c, attività spaziale: le attività spaziali devono essere distinte dalle operazioni spaziali. Le prime, infatti, designano un’attività che viene svolta su un oggetto spaziale, in particolare la ricerca, la registrazione di dati, l’osservazione della Terra o la fornitura
30 Il Consiglio federale, comunicato stampa del 16 febbraio 2022.
31 Sofia Guidelines (nota 16). 21/62