Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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diritto materiale e particolari prescrizioni procedurali. Per questo motivo l’avamprogetto opera una distinzione fra operazioni spaziali di unità amministrative civili e di unità amministrative militari:
- per le operazioni spaziali delle unità amministrative civili sono in linea di principio applicabili le prescrizioni della legge sulle operazioni spaziali, ad eccezione delle due seguenti condizioni di autorizzazione: la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile e il piano finanziario d’emergenza;
- per le operazioni spaziali delle unità amministrative militari il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della LOS si applicano. A tal fine, deve poter emanare disposizioni speciali.
4.1.5 Registro degli oggetti spaziali
In applicazione della Convenzione ONU sull’immatricolazione, la legge prevede disposizioni per la gestione di un registro nazionale degli oggetti spaziali. Sono iscritti nel registro gli oggetti spaziali per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione ai sensi della LOS. Le iscrizioni nel registro nazionale vengono notificate al DFAE per l’adempimento degli obblighi di notifica internazionali ai sensi della Convenzione sull’immatricolazione.
4.1.6 Emolumenti, sanzioni, protezione dei dati, cooperazione internazionale e
assistenza amministrativa, disposizioni finali
La legge stabilisce gli emolumenti che devono essere versati dagli operatori nell’ambito della vigilanza. Vengono altresì fissate le condizioni per infliggere sanzioni e disciplinate le precauzioni necessarie nel settore della protezione dei dati. La LOS prevede infine disposizioni sulla cooperazione internazionale e sull’assistenza amministrativa nonché le disposizioni finali usuali, comprese le disposizioni transitorie.
4.1.7 Modifica di altri atti normativi
A seguito dell’entrata in vigore della LOS è necessario modificare il Codice di procedura civile del 19 dicembre 200822 (CPC), la legge federale del 21 dicembre 194823 sulla navigazione aerea (LNA) e la legge del 30 aprile 199724 sulle telecomunicazioni (LTC). Queste leggi sono contenute in allegato all’avamprogetto.
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Con l’autorizzazione e la vigilanza delle operazioni spaziali e la gestione del registro degli oggetti spaziali, il presente progetto genera nuovi compiti per la Confederazione, con inevitabili ripercussioni finanziarie (v. n. 6.1). Tuttavia, l’onere supplementare è giustificato dall’effettivo adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera, dalla maggiore sicurezza delle operazioni spaziali, dalla riduzione dei rischi di responsabilità per la Confederazione e dalla volontà di contribuire alla competitività degli attori svizzeri offrendo loro un quadro giuridico certo. Quanto detto vale ancora di più se si considera che in futuro potrebbero insediarsi nel Paese grossi operatori satellitari e che, in assenza di un quadro giuridico, ciò potrebbe avere risvolti negativi per la Confederazione. Da ultimo, vanno considerate anche le riflessioni in materia di politica di sicurezza. Sebbene debba sostenere dei costi, grazie alla riscossione degli
22 RS 272
23 RS 748.0
24 RS 784.10 18/62