Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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emolumenti per le procedure di autorizzazione la Confederazione otterrà anche delle entrate che copriranno parte dei costi.

4.3 Questioni relative all’attuazione

L’avamprogetto contiene diversi aspetti da concretizzare e attuare nel diritto di esecuzione. Per questo il Consiglio federale prevede di elaborare un’ordinanza relativa alla LOS che entri in vigore insieme alla legge e contenga le disposizioni necessarie all’esecuzione.

Nell’ordinanza il Consiglio federale stabilirà inoltre quale unità amministrativa sarà responsabile della vigilanza sulle operazioni spaziali delle unità amministrative civili e del rilascio delle autorizzazioni. Nel quadro dell’attuazione si potrà anche stabilire che, nell’esercizio delle loro attività, i titolari di autorizzazioni siano tenuti a rispettare direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale. Questi strumenti possono anche essere dichiarati vincolanti.

Per le attività militari della Confederazione, il Consiglio federale emanerà a livello di ordinanza le prescrizioni necessarie e definirà quale unità amministrativa dovrà vigilare su tali attività.

Nell’applicazione del diritto sarà necessario stipulare trattati internazionali, per esempio con le autorità di vigilanza estere, per garantire l’assistenza amministrativa internazionale.

Nel quadro dell’esecuzione l’autorità federale competente utilizzerà, per quanto possibile e opportuno, mezzi elettronici per interagire con le imprese e le altre autorità, tenendo conto così dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c della LSgrI in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 17 marzo 202325 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA).

I servizi cantonali sono responsabili dell’esecuzione nella misura in cui i tribunali cantonali sono competenti per eventuali controversie secondo gli articoli 23 e 24 LOS. A tal fine, il diritto cantonale designa il tribunale competente conformemente alle modifiche del Codice di procedura civile proposte; il tribunale designato è l’istanza cantonale unica competente per i casi di responsabilità (v. n. 1 dell’allegato).

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

A differenza del Trattato del 27 gennaio 1967, che ha per oggetto «l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico» (cfr. art. I, III e IV del trattato), l’avamprogetto si limita a disciplinare gli aspetti delle attività spaziali che caratterizzano le operazioni spaziali. Questa limitazione è dettata da un principio giuridico fondamentale: quando viene emanata una nuova legge, si deve tenere conto degli atti normativi già in vigore e occorre evitare per quanto possibile ripetizioni e sovrapposizioni tra la nuova legge e le normative esistenti. Considerando che esistono già molteplici decreti e strutture esecutive riguardanti lo scopo delle attività spaziali (p. es. in materia di trasmissione di dati e informazioni, ricerca, osservazione della Terra e meteorologia), in presenza di un atto normativo nazionale l’approccio globale

25 RS 172.019 19/62