Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

del Trattato sullo spazio comporterebbe inevitabilmente delle sovrapposizioni, che complicherebbero in maniera significativa anche l’esecuzione della legge. Applicando un approccio più limitato, il Consiglio federale segue il principio «solo il necessario, tutto il necessario».

Gli aspetti specifici legati alle attività spaziali comprendono in particolare tutte le norme che riguardano il posizionamento, la guida e la disattivazione dei singoli satelliti, fatto salvo il diritto delle telecomunicazioni26. L’utilizzo di un oggetto spaziale o le attività svolte (p. es. trasmissione di dati e informazioni, ricerca, osservazione della Terra, meteorologia) sottostanno alla rispettiva legislazione settoriale. Ciò significa che prima di iniziare un’attività spaziale occorre sempre verificare quali atti normativi settoriali devono essere applicati oltre alla legge sulle operazioni spaziali (LOS). Per garantire la coerenza del sistema giuridico, la LOS deve stabilire che un’operazione spaziale è autorizzata solo se sono soddisfatti i requisiti previsti da altri atti normativi applicabili (che si riferiscono all’utilizzo previsto dell’oggetto spaziale). Qualora non esista una legislazione settoriale per un determinato utilizzo, secondo il principio della libertà economica (art. 27 Cost.) si può presumere che non vi siano limitazioni e che l’operazione spaziale sia consentita. Tuttavia, la LOS deve permettere al Consiglio federale e all’autorità di vigilanza di stabilire eventuali restrizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi della legge o per attuare la politica spaziale, estera o di sicurezza, sia nei casi generali che in quelli particolari. Ad esempio, le attività e le operazioni che si possono svolgere soltanto nello spazio devono poter essere disciplinate, se necessario, dal Consiglio federale in un’ordinanza oppure dall’autorità che rilascia l’autorizzazione o da quella di vigilanza nell’ambito dell’applicazione del diritto (rilascio dell’autorizzazione e vigilanza). Ne sono un esempio gli interventi di manutenzione su altri satelliti per estendere la loro durata di vita (In-Orbit-Servicing IOS) e la rimozione attiva dei detriti spaziali (Active Debris Removal ADR).

Se durante l’esecuzione della LOS dovesse emergere la necessità di introdurre ulteriori requisiti normativi per l’utilizzo mirato di oggetti spaziali, le norme corrispondenti non dovrebbero essere sancite nella legge, bensì in un apposito atto normativo settoriale. Ad esempio, le norme sul turismo spaziale dovrebbero essere inserite in un atto normativo di diritto privato, le norme sull’utilizzo dei dati primari relativi all’osservazione della Terra da parte dei Paesi in via di sviluppo nella legge del 19 marzo 197627 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali oppure nella legge del 5 ottobre 200728 sulla geoinformazione (LGI). Anche l’esercizio di satelliti propri da parte di swisstopo dovrebbe essere disciplinato nella LGI (cfr. la base legale per l’utilizzo di satelliti propri da parte del Servizio informazioni civile, art. 14 cpv. 1 della legge del 25 settembre 201529 sulle attività informative [LAIn]).

Nelle lettere a – e viene descritto l’oggetto della LOS, vale a dire lo svolgimento di operazioni spaziali sotto la sovranità svizzera, la vigilanza di tali operazioni, la gestione di un registro nazionale svizzero degli oggetti spaziali con i quali vengono svolte le operazioni, la responsabilità per i danni a persone e cose e la cooperazione internazionale nel campo d’applicazione della legge.

26 L’utilizzo delle radiofrequenze per le relative posizioni orbitali è disciplinato dalla legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) e dal diritto internazionale delle telecomunicazioni, in particolare dal Regolamento delle radiocomunicazioni.

27 RS 974.0

28 RS 510.62

29 RS 121 20/62