Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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di servizi di telecomunicazione e in generale ogni attività per la quale viene impiegato un oggetto spaziale.

Lettera d, azienda: questa definizione comprende le ditte individuali, le forme societarie disciplinate dal Codice delle obbligazioni (CO), le comunità di persone e gli enti di diritto pubblico (p. es. le università) che si occupano di operazioni spaziali. Sostanzialmente viene ripresa la definizione contenuta nell’articolo 2 delle Sofia Guidelines con l’aggiunta delle comunità di persone, per tenere conto della presenza di eventuali consorzi sotto forma di società semplici che utilizzano un satellite32. Il requisito che un’operazione spaziale venga svolta da un’azienda (come minimo da una ditta individuale) si basa sull’idea che tali operazioni debbano essere effettuate da aziende affidabili con strutture organizzative semplici, in modo da poter soddisfare anche le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (v. art. 9). Di norma, un’azienda persegue anche finalità imprenditoriali, sebbene tale aspetto non sia vincolante, in particolare nel caso delle università che svolgono operazioni spaziali. Per tutte le forme societarie contemplate dalla LOS, la responsabilità è attribuita secondo le regole generali del diritto privato svizzero. Per le organizzazioni di diritto pubblico fanno fede i rispettivi atti normativi.

Lettera e, operatore: secondo questa definizione è considerato operatore ogni azienda ai sensi della lettera d che svolge operazioni spaziali sulla base di un’autorizzazione rilasciata in virtù della LOS. È necessario specificare cosa si intende per «svolgimento di operazioni spaziali».

La precisazione «sotto la propria direzione e responsabilità operativa» (n. 2) punta a garantire che le autorizzazioni vengano rilasciate solo agli operatori e che la vigilanza debba essere esercitata soltanto sugli operatori che guidano e controllano un oggetto spaziale effettivamente in piena autonomia. Ciò dovrebbe permettere di escludere dal rilascio di un’autorizzazione le cosiddette «società bucalettere», ossia quelle aziende che hanno sede legale in Svizzera ma che non svolgono alcuna attività operativa nel nostro Paese. Al contrario, le società che svolgono solo funzioni ausiliarie per conto e sotto la gestione operativa di un operatore non devono essere incluse tra gli operatori e non hanno bisogno di un’autorizzazione. Ciò vale anche per le società affiliate o consociate dell’operatore che svolgono tali funzioni ausiliarie. Pertanto, per determinare se si è di fronte a un operatore, occorre capire chi si occupa effettivamente e quotidianamente della guida e del controllo di un oggetto spaziale. Anche se ciò avviene, ad esempio, attraverso gli impianti di un fornitore estero di servizi di telecomunicazione, deve essere considerato operatore la società che avvia la trasmissione degli impulsi di comando tramite il fornitore di servizi di telecomunicazione.

Un caso particolare si verifica quando un oggetto spaziale non è guidato e controllato dalla Terra, ad esempio nel caso di satelliti senza propulsione propria o di oggetti che si muovono autonomamente sui corpi celesti. In questi casi, si considera operatore la persona che ha avviato il posizionamento dell’oggetto nello spazio o sul corpo celeste.

Va sottolineato che la descrizione comprende anche le persone giuridiche di diritto pubblico, ad esempio gli istituti della Confederazione o le società anonime di diritto speciale come Swisscom.

32 Art. 530 segg. CO (RS 220). Sebbene possa essere composta da persone giuridiche, una società semplice non ha personalità giuridica. Per quanto riguarda i diritti di rappresentanza si veda l’art. 543 segg. CO. 22/62